LA VALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO ANCHE IN ASSENZA DI FIRMA

La Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, con la sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017 ha stabilito che è valido il licenziamento anche nel caso in cui manchi la firma

Corte di Cassazione, sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017

Nel caso di specie sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato l’impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo, proposta da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro.

Nel ricorrere in Cassazione il lavoratore denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 del codice civile, per aver la sentenza impugnata ritenuto convalidabile un atto inesistente come nel caso di specie la lettera di licenziamento, su cui vi era apposta la firma dell’allora legale rappresentante della società, che tuttavia, sentito in giudizio come teste, aveva negato di aver sottoscritto la lettera in questione. Pertanto, essendo falsa la sottoscrizione, la lettera di licenziamento doveva considerarsi inesistente e quindi non suscettibile né di convalida né di ratifica.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso.

Nel caso in questione la sentenza impugnata aveva dato atto dell’apparente firma apposta dall’allora legale rappresentante della società sulla lettera di licenziamento, da cui era dato desumere che effettivamente l’apparente sottoscrittore dell’atto non lo avesse in realtà firmato di suo pugno. Quindi ci si trova dinnanzi ad una situazione diversa da quella della ratifica ex art. 1399 del codice civile dell’atto proveniente dal falsus procuratore o dal soggetto che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli.

La società controricorrente aveva prodotto in giudizio la scrittura privata e secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“La produzione in giudizio di una scrittura privata, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale, nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio”.

Pertanto il principio di diritto che deve essere ribadito è il seguente:

“La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale alla sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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