FRODI IVA E PRESCRIZIONE

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza del 26/01/2017, n. 24 sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 26/01/2017, sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, le seguenti questioni:

  1. Se l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato deve essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero consistente di ipotesi, alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini più brevi di prescrizione, per frodi che ledono gli interessi finanziaria dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato;
  2. Se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una determinata normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi fondi in danno degli interessi finanziari dell’Unione;
  3. Se la sent. della Grande sez. della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dell’ 8/09/2015 vada interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un elevato numero di ipotesi, alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Per la Consulta, è compito dei giudici di Lussemburgo stabilire se l’articolo 325 del Trattato imponga al giudice italiano di disapplicare le norme interne, anche se ciò possa creare importanti problemi di compatibilità con il nostro ordinamento.

La sent. 8/09/2015, causa C-105/14, aveva sottolineato una disparità di trattamento in tema di frodi sull’IVA.

Appare pertanto evidente, che la disapplicazione della normativa interna, come richiesto dalla Corte Europea, sarebbe in grado di ledere gli interessi dell’imputato, che dovrebbe subire termini prescrizionali più lunghi rispetto a quelli brevi, previsti dal nostro ordinamento, in tema di frodi IVA.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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