LA VIOLENZA PSICHICA NELLE SCUOLE

Violenza psichica degli insegnanti

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 34492 del 10 settembre 2012 ha condannato un insegnante in quanto aveva fatto scrivere per 100 volte ad un alunno: “Sono deficiente

Dal processo educativo, deve essere eliminato ogni elemento contrastante con lo scopo ed il risultato perseguito dal nostro ordinamento, coerentemente con i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Ciò è stato confermato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34492 del 10 settembre 2012.

La vicenda:

Un’insegnante aveva reagito ad alcuni episodi di bullismo, costringendo un suo scolare a scrivere per 100 volte sul suo quaderno, la frase “sono deficiente” e si era rivolta a lui usando espressioni capaci di mortificarlo, minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, causandogli un forte disagio psicologico, che necessitava di cure mediche e di un corso di psicoterapia.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può considerarsi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica distintamente finalizzata a scopi ritenuti educativi, sia per il primato attribuito alla dignità della persona del soggetto minore, sia perché non può perseguirsi, quale obiettivo educativo, un fine di armonico sviluppo della personalità, sensibile ai valori fondamentali, di pace e tolleranza, usando metodi violenti e costrittivi che contraddicono tali obiettivi.

L’abuso del mezzo di correzione è un abuso di un potere di cui un soggetto è titolare nell’ambito di determinati rapporti, che deve essere esercitato nell’interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta.

V. anche

I giudici della Corte hanno disposto che:

 “Con più particolare riferimento all’ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l’esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l’esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall’ordinamento”.

 Pertanto, non tutti gli interventi correttivi possono essere ritenuti leciti solamente perché soggettivamente finalizzati a scopo educativo, e perciò la condotta può essere abusiva, anche se non è illecita, nel caso in cui sia utilizzata quale mezzo per perseguire un interesse differente da quello per cui è stata conferita.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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