Validità o meno della notifica

Una domanda che si pongono in tanti: se mi notificano una cartella esattoriale e la riceve mio figlio minorenne che si trova solo in casa, la notifica è valida?

Nel malaugurato caso in cui dovessero notificarci una cartella esattoriale, ed a riceverla e sottoscrive la ricezione sia nostro figlio minorenne, tale notifica è valida?

In questo caso si devono operare delle distinzioni a seconda che il minore abbia un’età pari o superiore ai 14 anni, e che sia capace di intendere e di volere.

Nel caso in cui il figlio sia minore di 14 anni o sia palesemente incapace di intendere e di volere, la notifica non sarà valida. A mente dell’art. 139, co. 2, c.p.c. se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.

Quindi, se il postino lascia la raccomandata al figlio con età pari o superiore ai 14 anni o ad altro familiare convivente, la notifica sarà valida e l’Agenzia Entrate – Riscossione non sarà tenuto ad inviare una seconda raccomandata al debitore, denominata “comunicazione di avvenuta notifica”.

Tuttavia in caso di notifica nulla nei termini di cui prima, dobbiamo fare attenzione, se vogliamo contestare tale nullità. Se il contribuente presenta un ricorso, sostenendo che la cartella è stata notificata in maniera erronea, implicitamente ammette di essere venuto a conoscenza, e per tale motivo, la sua ammissione sana il vizio (art 156, III co., c.p.c.). Ciò significa che se non si vuole incorrere in tale spiacevole inconveniente, sarà necessario aspettare che l’Agenzia Entrate – Riscossione ponga in essere un atto successivo, come ad esempio un pignoramento o il fermo dell’automobile, e successivamente contestare tale comportamento adducendo la mancanza dell’atto presupposto.