RIGARE L’AUTO PARCHEGGIATA LUNGO LA STRADA COSTITUISCE REATO.

DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO

 

Rigare un’auto parcheggiata lungo il ciglio della strada integra il reato di danneggiamento. A seguito del D. Lgs n. 7/2016 il reato di danneggiamento è stato depenalizzato, tuttavia il danneggiamento aggravato costituisce ancora reato, ma per quale motivo? Proprio perché il D. Lgs. n.7/2016 ha escluso dalla depenalizzazione tutta una serie di ipotesi ritenute di maggior disvalore, tra le quali per l’appunto rientra il numero 7 dell’articolo 625 c.p.. Tale disposizione fa riferimento, oltre alle cose esistenti in uffici o in stabilimenti pubblici, alle cose sottoposte a sequestro o a pignoramento e alle cose destinate a un pubblico servizio o alla pubblica utilità, difesa o reverenza, anche alle cose esposte alla pubblica fede, proprio come il caso delle macchine parcheggiate sul ciglio della strada. A conferma di tale orientamento vi è anche la recente Sentenza n.1 del 2.1.2017 della Corte di Cassazione che ha chiarito che l’atto vandalico compiuto ai danni di una vettura parcheggiata sul ciglio della strada costituisce reato, in quanto si configura l’illecito di danneggiamento aggravato, punito dal codice penale. Infatti l’aggravante si verifica essendo il bene in oggetto esposto alla pubblica fede e, non avendo importanza l’ipotesi che il proprietario della vettura potesse controllarla, perché l’aggravante prevista dal n. 7 dell’articolo 625 c.p. si configura anche nel caso in cui la sorveglianza sia saltuaria. Quanto detto non sta a significare che il soggetto vittima di un danneggiamento semplice sia privato di un giusto risarcimento per il danno subito, tuttalpiù potrà ottenerlo in sede civile o non penale.

E se l’auto è parcheggiata all’interno del cortile di un condominio? Nel caso in cui, al contrario, l’automobile fosse parcheggiata all’interno di un parcheggio privato, come può esserlo quello condominiale, non essendovi l’esposizione alla pubblica fede, non vi sarà reato e il soggetto danneggiato dovrà rivolgersi solo ed unicamente al giudice civile per far condannare il soggetto agente ad una sanzione pecuniaria compresa tra i 100 e gli 8.000 euro, come previsto dal D. Lgs. n.7/2016.