LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE DEL CITTADINO STRANIERO

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 12146 del 14 giugno 2016 ha stabilito che la liquidazione del danno non patrimoniale allo straniero prescinde dal paese di appartenenza

Non deve tenersi conto, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale al cittadino straniero, della realtà sociale ed economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa.

La vicenda:

Un ciclista di nazionalità ucraina, trovandosi già riverso a terra in stato di ebrezza, veniva investito da un’automobile.

Il Tribunale aveva condannato l’impresa assicuratrice a pagare il danno non patrimoniale, applicando ex art. 138 del D.Lgs. n.209/2005 la personalizzazione del danno.

I giudici della Corte d’Appello avevano respinto l’impugnazione dell’impresa assicuratrice, la quale aveva sostenetu nei propri scritti difensivi che dovevano applicarsi parametri economici adeguati al paese di appartenenza.

La compagnia assicuratrice, quindi, ricorreva in Cassazione.

La decisione:

È oramai superato l’orientamento emerso dal Supremo Collegio, con la sentenza n. 1637 del 14/02/2000, secondo il quale nel determinare equamente il danno poteva tenersi anche in debito conto la realtà socio economica in cui vive il soggetto danneggiato, e del parametro del potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso sarebbe stato speso.

Il Supremo Collegio afferma che in materia di illecito aquiliano, ai fini di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice non deve tener conto della realtà socio – economica nella quale la somma di denaro da liquidare è destinata ad essere spesa, in quanto tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito.

Per tale motivo non rileva lo Stato di appartenenza della vittima, ma solamente lo Stato in cui il danno si è verificato.

Una decisione simile è stata adottata dalla Corte di Giustizia Europea il 10 dicembre 2015, con la sentenza n. C350-14.

La Corte aveva affermato che, per stabilire quale legge sia applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale, derivante da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento fa riferimento alla legge del paese in cui il danno si è verificato, indipendentemente dal paese in cui si verificano le conseguenze indirette del fatto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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