Rivalutazione monetaria per indennità di espropriazione

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza n. 22432/03 del 14 aprile 2016 ha detto sì alla rivalutazione monetaria per l’indennità di espropriazione

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, n. 22432/03, caso Chinnici c. Italia, ha stabilito che in caso di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità è in ogni caso oggetto di rivalutazione monetaria.

Tutto poggi sulla distinzione tra obbligazioni di valore ed obbligazioni di valuta.

Le obbligazioni di valore si hanno nel caso in cui l’oggetto della prestazione consiste in una cosa differente dal denaro, mentre le obbligazioni di valuta consistono ab origine in una somma di denaro.

Secondo consolidata giurisprudenza, i crediti di valore sono sempre oggetti a rivalutazione monetaria, invece i crediti di valuta vengono rivalutati solamente nel caso in cui il creditore dimostri di avere qualità meritorie.

Conseguentemente un’espropriazione illegale originerà un risarcimento danni, certamente da rivalutare.

Diverso è invece un esproprio condotto rispettando le regole procedurali e che di conseguenza origina un indennizzo da atto legittimo, con un credito nascente da debito di valuta, che prevede solamente interessi legali di natura compensativa.

Il Giudice poi stabilisce se eventualmente spetta anche, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., la rivalutazione monetaria.

Tutto ciò sembra una discriminazione tra la categoria degli imprenditori, economicamente avveduti e i semplici cittadini risparmiatori, i quali subirebbero un trattamento differenziato; non possono nascondersi alcune perplessità in ordine alla qualificazione del debito nel caso di specie, ossia, siamo veramente sicuri che quanto dovuto a titolo di indennità sorga ab origine come somma di denaro predeterminata?

Spesso e volentieri la stima indennitaria richiede processi molto lunghi, e nel corso di essi il fenomeno inflattivo si fa sentire per tutti. Pertanto, durante il processo viene in soccorso un Consulente, chiamato a definire l’indennizzo necessario all’espropriato per ricollocarsi sul mercato ed acquistare un bene di valore corrispondente a quello oggetto di esproprio.

I Giudici di Strasburgo ritengono che le somme indennitarie devono essere attualizzate in modo adeguato, tenendo in debito conto del fenomeno inflattivo. Ciò era già stato sancito nelle sentenze Scorino c./Italia del 2006 e Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de Narbonne c. Francia del 2002.

Invece la sentenza Chinnici affronta per la primissima volta la questione della rivalutazione, stante che il soggetto ricorrente non lamenta la stima accordatagli dai Giudici nazionali, ma lamenta la mancata rivalutazione sulle somme a lui dovute dal 1991 e determinate definitivamente nel 2013.

Dott.ssa Benedetta Cacace