L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO FA REDDITO AI FINI DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 26302 del 2018

Il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva rigettato un ricorso presentato contro il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non avrebbe esaminato un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza, sull’argomentazione della sola iscrizione nel registro degli indagati per il reato ex art. 74 d.p.r. 309/90, che non è rilevante ai fini del diniego del patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice aveva rigettato l’opposizione perché dai documenti risultava la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito familiare che, incidendo su tale reddito, comporterebbe il superamento dei limiti di legge.

In base all’art. 76, terzo comma, d.p.r. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte.

V. anche

Costante orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in riferimento all’indennità di accompagnamento:

“si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito”.

Secondo gli Ermellini il motivo di ricorso è fondato, per quanto riguarda la determinazione del reddito del soggetto richiedente, dell’indennità di accompagnamento che riveste un carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.

V. anche

Un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che:

“in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali”.

La natura dell’indennità è quella di un sussidio atto a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per permettere al soggetto portatore di handicap, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tali ragioni questa non rientra nella nozione di reddito stabilita dall’art. 76, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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