NON E’ NECESSARIA LA FORMA SOLENNE PER DONARE UN CANE

Donazione di un cane

Tribunale di Bologna, seconda sezione civile, sentenza n. 20200/2018

I fatti di causa:

Una donna citava  in giudizio un educatore cinofilo sostenendo di aver ricevuto da questo a titolo gratuito un cane, munito di libretto vaccinale e libretto delle qualifiche ENCI, e di non aver tuttavia avuto il pedigree, che l’uomo si era riservato di consegnarlo e che poi non aveva fatto a causa dell’interruzione dei rapporti tra di loro.

La donna domandava la condanna del convenuto alla consegna del pedigree e al risarcimento dei danni cagionategli.

L’educatore cinofilo, costituitosi in giudizio aveva contestato l’adozione del cane, il quale era stato ceduto alla donna solamente in custodia temporanea, di conseguenza lo stesso domandava la reiezione della domanda e la restituzione dell’animale.

Dai fatti di causa risulta comprovato l’avvenuto perfezionamento tra le parti di una donazione di modico valore avente ad oggetto l’animale.

La donna si era rivolta all’istruttore cinofilo per seguire un corso di educazione per cani e durante tale rapporto l’uomo le aveva consegnato il cane, assieme al libretto delle vaccinazioni e alle qualifiche ENCI.

In base all’art. 783 c.c.:

“La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.

Secondo l’uomo il cane valeva 5.000 euro, ma in giudizio non aveva prodotto alcuna prova di ciò, e soprattutto non aveva contestato quanto riferito dall’attrice, secondo la quale detto cane sarebbe appartenuto ad una cucciolata composta da sei cuccioli, venduti al prezzo di euro 1.200, ad eccezione del cane in oggetto che fu ceduto, in quanto inadatto alle gare e alle competizioni, ad un prezzo inferiore.

La pronuncia:

Per un consolidato orientamento giurisprudenziale comune, la donazione di un cane può avvenire anche senza il ricorso ad alcuna forma solenne.

Il Tribunale ha evidenziato che:

“la sussistenza dello spirito di liberalità, con l’evidente volontà del convenuto di attribuire all’attrice la piena disponibilità del cane, si desume non soltanto dalla materiale consegna del cane, ma anche dalla circostanza che insieme allo stesso furono consegnati anche il libretto delle vaccinazioni e il libretto delle qualifiche ENCI, nonché dalla circostanza che il convenuto abbia comunicato l’avvenuta cessione al Comune competente e che il medesimo non abbia mai richiesto la restituzione dell’animale sino allo svolgimento della domanda riconvenzionale in comparsa di risposta”.

Verificato che il cane è stato oggetto di valida donazione, consegue il diritto della donna, divenuta a pieno titolo proprietaria dell’animale, di ricevere tutta la documentazione riguardante lo stesso, compreso il pedigree.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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