LE RAPINE SUL LUOGO DI LAVORO

Può essere condannato il datore di lavoro se il dipendente subisce reiterate rapine sul luogo di lavoro?

La Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, con la sentenza n. 3212 del 18 febbraio 2016 ha condannato il datore di lavoro in quanto il dipendente aveva subito reiterate rapine sul luogo di lavoro

L’obbligo del datore di lavoro di garantire l’integrità del lavoratore, si estende anche alla prevenzione delle rapine sul posto di lavoro.

L’articolo 2087 c.c. dispone che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Quest’obbligo, si configura anche quando si renda necessario predisporre dei mezzi adeguati di tutela del lavoratore, per contrastare un’attività criminosa di terzi, se la prevedibilità di episodi di aggressione a scopo di lucro, sia insita nella tipologia dell’attività esercitata alla luce della movimentazione di somme di denaro, nonché qualora vi siano state reiterate rapine in un determinato lasso temporale.

La Corte d’Appello di Roma, riteneva inadempiente il datore di lavoro, per mancata predisposizione di mezzi necessari a rendere sicuro il posto di lavoro.

Il ricorso presentato dalla Società soccombente è stato respinto in sede di giudizio di legittimità, proprio alla luce dell’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c., imponendo tale articoli l’apprestamento di mezzi adeguati a tutelare l’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di casi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività svolta.

Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro predisponga misure necessarie ad impedire la commissione di illeciti da parte di terzi.

V. anche

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione riconduce la responsabilità del datore di lavoro nell’ambito della responsabilità contrattuale, con il conseguente onere della prova a carico del datore di lavoro.

L’articolo 1218 c.c. infatti dispone come il debitore sia tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo siano la conseguenza di una causa a lui non imputabile.

Quindi, spetterà al datore di lavoro fornire la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

L’obbligo ex art. 2087 c.c., integra una forma di responsabilità contrattuale e risarcitoria, in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa venga addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’articolo 1218 c.c.

Questa interpretazione estensiva dell’articolo 2087 c.c., trova giustificazione ulteriore, nella lettura e nell’applicazione contestuale dell’art. 32 Cost., nonché nei principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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