LE SOCIETA’ DI FATTO
Disciplina delle società di fatto
Per costituire una società di persone, non è necessario l’atto scritto, il contratto può perfezionarsi anche per fatti concludenti, in tal caso si parla di società di fatto.
Questo tipo di società è regolata dalle stesse norme della società semplice, se l’attività da essa esercitata non è commerciale. Se invece l’attività è commerciale, essa è regolata dalle norme della società collettiva irregolare, e di conseguenza tutti i soci risponderanno personalmente e illimitatamente rispetto alle obbligazioni assunte della società.
La società di fatto che esercita un’attività commerciale, è esposta al fallimento, come tutti gli imprenditori commerciali, ed il fallimento della società comporta il fallimento di tutti i soci, anche dei soci occulti, cioè di quei soci la cui esistenza sia scoperta in seguito.
Si parla di società occulta nel caso in cui i soci con espressa e concorde volontà hanno stabilito di non rivelarne l’esistenza all’esterno; tale società può essere anche una società di fatto, ma può anche risultare da un atto scritto celato dai soci, tuttavia ciò che la caratterizza è, che per volontà di tutti i soci, l’attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome.
La società quindi, esiste nei rapporti intercorrenti tra i soci, ma non viene esteriorizzata; ciò perché si vuole limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al solo patrimonio del gestore, ed evitare che la società e i soci rispondano delle obbligazioni d’impresa e siano esposti al fallimento.
Una parte della dottrina e la Giurisprudenza, da tempo hanno reagito a tale fenomeno, sostenendo che il fatto della mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta e dei suoi soci, nel caso in cui la stessa venga in un secondo momento scoperta. Una volta dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società e ai soci occulti.