LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO CIVILE ALL’ESITO DELLA RIFORMA CARTABIA

RIFORMA CARTABIA : PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONI

Con la notificazione è l’istituto con cui l’atto giudiziario viene portato a conoscenza del destinatario.

L’istituto delle notificazioni è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile. Le innovazioni della riforma Cartrabia, mirano a favorire la celerità anche in materia di notificazioni.

In particolare, per il vecchio art. 137 c.c.,

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Nella sua nuova formulazione la riforma Cartabia ha aggiunto all’ultimo comma la seguente dicitura:

L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. ”

Ebbene dall’entrata in vigore della riforma, sarà il legale a notificare l’atto giudiziario via pec quando la notifica viene indirizzata ad un soggetto che ne è munito ed il cui indirizzo risulta da INIPEC o Registro PA.

Al pari, anche l’ufficiale giudiziario potrà provvedere a notificare l’atto via pec se possibile. Solo in assenza di un indirizzo pec l’avvocato potrà recarsi agli ufficiali giudiziari chiedendo la notifica in formato cartaceo anche al soggetto obbligato ad avere la pec, ma, in tal caso, occorrerà dimostrare che la notifica telematica non è possibile attraverso una dichiarazione del legale.

Ancora, per la vecchia formulazione dell’art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti

La Cartabia ha modificato anche l’art. 139 c.p.c. che ora prevede quanto segue:

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, nella relazione di notificazione e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Si aggiunge dunque la relazione dell’ufficiale giudiziario circa l’identità del soggetto abilitato a ritirare l’atto in luogo del destinatario.

Ancora, se prima della riforma le notificazioni non potevano effettuarsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, dopo la riforma Cartabia, fermo restando il limite orario per le notifiche cartacee, si prevede, ai nuovi commi 2, 3 e 4, dell’art. 147 c.p.c. che

“Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”. Dopo la riforma quindi, le notificazioni elettroniche possono essere eseguite senza limiti orari.

Da ultimo, in materia di notificazioni, è stato riformato l’art. 149 bis c.p.c., rubricato Notificazione a mezzo posta elettronica.

Nella vecchia formulazione la norma citata così recitava:

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”

Per la nuova formulazione posta Cartabia dell’art. 149 bis c.p.c. invece cambia innanzitutto la rubrica dell’articolo in “Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario” e quindi il testo nei primi commi

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Dunque, la notifica telematica diventa la regola e quella cartacea l’eccezione.

Sul punto, per notifica telematica si intente quella effettuata presso il “domicilio digitale” del destinatario, o meglio, come definito dall’art. 1, comma 1 lettera n-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, istituito con il D.Lgs. 82/2005 e successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 179/2016 e, da ultimo, con il D.Lgs. 217/2017 è: “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in  materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Le notifiche telematiche in ogni caso, possono essere effettuate solo agli indirizzi tratti dai pubblici elenchi attualmente esistenti, ovvero:

– il registro INI-PEC ex art. 6 bis del C.A.D., richiamato dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012, ove risultano inseriti professionisti e imprese e nel quale confluisce il Registro delle imprese;

– il REGINDE, ove sono inseriti gli utenti esterni abilitati al processo telematico;

– il Registro delle P.A. per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 16 co. 12 del D.l. 179/2012, nonché l’Indice delle P.A. ex art. 6 ter del D.Lgs. 82/2005, modificato dall’art. 28 del D.L. 76/2020 che ha modificato l’art. 16 del D.L.179/2012.

Per i restanti cittadini, che non vengono coinvolti dai citati registri, l’art. 6 quater del C.A.D., prevede il registro INAD, gestito dall’AgID, ove sono inseriti i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.