RIFORMA CARTABIA : IL PROCESSO IN ASSENZA DELL’IMPUTATO

LA RIFORMA CARTABIA SPECIFICA CHE IL PROCESSO PUO’ SVOLGERSI IN ASSENZA DELL’IMPUTATO SOLO QUANDO PUO’ AVERSI LA CERTEZZA CHE QUESTI NE FOSSE A CONOSCENZA E CHE LA SUA ASSENZA SIA CONNESSA AD UNA SCELTA VOLONTARIA

Per il nuovo art. 420 c.p.p.

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis. 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. 3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia

Con il nuovo comma 2-ter dell’art. 420 c.p.p., vengono dunque rideterminati i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo alle ipotesi tradizionali, quelle in cui ha richiesto di essere ammesso a un procedimento speciale o quando sia assistito da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

Con la riforma ha poi modificato l’art. 420 bis c.p.p., norma cardine che disciplina l’assenza dell’imputato:

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 5. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. 6. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7. Salvo quanto previsto dal comma 5, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e procede ai sensi del comma 4-bis.”

Anche nell’art. 420-bis c.p.p. si prevedono alcune ulteriori ipotesi in cui si presume la conoscenza  del processo da parte dell’imputato, ossia quella in cui sia stato citato a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona da questi espressamente delegata, quella in cui l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire e quando, sulla base di diversi elementi, il giudice ritenga che l’imputato conosca la pendenza del processo.

L’art. 420 bis c.p.p., si occupa anche dei casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo tra cui, a titolo esemplificativo, la latitanza.

Dunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 420 e 420 bis c.p.p., quando non vi siano gli elementi per ritenere la conoscenza del processo da parte dell’imputato, il giudice dell’udienza preliminare dovrà comandare ulteriori ricerche.

Al pari, il giudice dovrà provvedere in tal senso, laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza, pur in difetto dei necessari presupposti indicati.

Ancora, nel caso in cui l’imputato compaia, dopo che ne venga dichiarata l’assenza, il giudice revoca la relativa ordinanza che dichiara l’assenza e rimette l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Con l’art. 420 ter c.p.p. poi, il legislatore ha inteso uniformare la disciplina prevedendo che, quando l’assenza si sia verificata alla prima udienza o alle successive, comunque dopo che si è verificata la regolarità della notifica, si esclude una nuova notificazione dell’avviso di cui all’articolo 419, comma 1, c.p.p. prevedendo invece un formale avviso all’imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

Quanto alla costituzione delle parti, l’art. 484 c.p.p. prevede che

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4. 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420- quater, 420-quinquies e 420-sexies”.

Viene quindi meno la verifica dell’assenza dell’imputato sia in udienza preliminare, che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio.

La verifica dell’assenza in sede di dibattimento (salva la verifica dell’esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare.

Se però l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale, troveranno applicazione le norme che riguardano il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.

Ancora, ai sensi del nuovo art. 489 c.p.p., rubricato

Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare”: “1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare. 2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto