LA RIFORMA CARTABIA ED IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE

RIFORMA CARTABIA : PROCESSO CIVILE – FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE

La fase introduttiva del processo civile è disciplinata dagli artt. 163 e ss. del codice di procedura civile.

Con la riforma Cartabia, l’atto introduttivo privilegiato resta l’atto di citazione “ad udienza fissa”, il limite tra la fase introduttiva e quella di trattazione si assottiglia ed invero, il thema decidendum ed il thema decidendem, vengono definiti alla prima udienza di comparizione e trattazione.

Si prevede la trattazione scritta prima dell’udienza di comparizione.

Rimangono le tre memorie, i cui termini vanno computati a ritroso dalla data dell’udienza fissata in citazione o rinviata ai sensi dell’art. 171 bis c.p.c.

Quanto alla redazione degli atti giudiziari, l’art. 121 c.p.c. richiede chiarezza e sinteticità sopratutto nella parte c.d. “in fatto”. Nel primo atto andranno riportati tutti fatti rilevanti per il Giudizio.

Dunque, l’art. 163 c.p.c. attinente l’atto di citazione, nella sua vecchia formulazione recitava:

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve contenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con ’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss

Dopo la riforma Cartabia, la nuova formulazione dell’art. 163 c.p.c. recita:

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve contenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; 4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

Dunque si esclude la decadenza dalla produzione documentale e delle istanze istruttorie.

Si aggiunge il comma 3 bis per l’indicazione, ora necessaria, di aver adempiuto agli oneri previsti a condizione di procedibilità della domanda.

Nel caso di tentativo di conciliazione o mediazione, occorrerà anche allegare il verbale di mancata conciliazione.

Ancora una volta, al nuovo comma 4, vi è il richiamo alla chiarezza e sinteticità di esposizione dei fatti di causa.

Il nuovo comma 7 art. 163 c.p.c. si occupa invece della nuova formulazione degli avvertimenti che devono essere contenuti nell’art. 163 c.p.c., ossia:

  • indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
  • invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166;
  • invito al convenuto a comparire, nell’udienza indicata, innanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis;
  • l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;
  • l’avvertimento che la difesa tecnica mediante l’avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali;
  • l’avvertimento che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Dunque si prevede un nuovo unico termine per la costituzione del convenuto, ossia 70 giorni prima dell’udienza e viene abrogata la possibilità per l’attore di chiedere l’abbreviazione dei termini.

Il successivo art. 163 bis c.p.c., in materia di termini a comparire, prevede, dopo la riforma Cartabia, che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione , debbano intercorrere termini non inferiori a 120 giorni (non più 90 giorni) se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni (come in passato) se il luogo della notificazione si trova all’estero.

Si prevede, in ogni caso, la possibilità per il convenuto di chiedere l’anticipazione dell’udienza, se questa viene fissata nell’atto di citazione, ben oltre il termine minimo ex art. 163 bis c.p.c.

L’art. 164 c.p.c., attinente la nullità della citazione, resta sostanzialmente invariato e dunque la citazione è nulla se manca o è assolutamente incerto:

  • l’indicazione del Tribunale adito;
  • dati dell’attore e del convenuto e dei soggetti che li rappresentano o assistono;
  • se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione;
  • se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge;
  • se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163:

l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168 bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Dunque, come in precedenza,

se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’articolo 171-bis e si applica l’articolo 167.”

Anche la materia della costituzione delle parti viene radicalmente modificata.

L’art. 165 c.p.c. attinente la costituzione dell’attore ora prevede che

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione

Dunque la costituzione dell’attore deve avvenire entro 10 giorni, decorrenti dalla notificazione dell’atto introduttivo e si esclude la possibilità di abbreviazione dei termini.

Per il convenuto (art. 166 c.p.c.) la riforma Cartabia prevede invece un unico termine di costituzione, entro 70 giorni prima dell’udienza, da computarsi a ritroso e viene esclusa la c.d. costituzione tardiva, ossia entro l’udienza di prima comparizione:

“Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.”

Dunque la costituzione avviene mediante il deposito della comparsa di costituzione.

L’art. 167 c.p.c. attinente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta invece rimane inalterato, salvo il richiamo alla sinteticità e chiarezza espositiva.

Scaduto il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall’art. 166 c.p.c. (70 giorni prima dell’udienza) il giudice istruttore, entro i successivi 15 giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, prima di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt.:

  • 102 II comma c.p.c. (integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”);

  • 107 c.p.c. (intervento necessario del terzo:

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento”);

  • 164 II, III, V e VI comma c.p.c.

(“ La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163. 2.Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo. 3. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. 4. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. 5. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.”);

  • 167 II e III comma c.p.c.

(“ Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. 2. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. 3. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. 4. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.”);

  • 171 terzo comma c.p.c. (dichiarazione di contumacia:

…omissis…La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’art. 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291”);

  • 182 c.p.c. (difetto di rappresentanza o di autorizzazione:

Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”);

  • 269 II comma c.p.c. (chiamata del terzo da parte del convenuto:

“..omissis..Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163 bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall’articolo 171 bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.”);

  • 291 c.p.c. (contumacia del convenuto:

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171 bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.”);

  • 292 c.p.c. (notificazione e comunicazione atti al contumace:

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.”)

Di seguito la formulazione dell’art. 171 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia attinente le verifiche preliminari: “Verifiche preliminari”:

Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 ter. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Dunque, verificata la regolarità del contraddittorio, ha luogo un’udienza fittizia in cui non compaiono le parti ed il giudice provvede d’ufficio ad assumere i provvedimenti attinenti l’integrazione del contraddittorio, la rinnovazione o integrazione della citazione ed alla regolarità della procura; adotta i provvedimenti relativi alla contumacia e adotta i provvedimenti relativi alla chiamata del terzo, sollevando le questioni rilevabili d’ufficio e sollecitando il contraddittorio tra le parti, con le memorie 171 ter c.p.c.

Le questioni rilevabili d’ufficio di cui il giudice ritiene opportuna la trattazione infatti devono essere trattate dalle parti con le memorie 171 ter c.p.c..

L’articolo citato, introdotto dalla Cartabia e rubricato “Memorie integrative” recita :

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183 proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.

Dunque, in ultima analisi, riassumendo, gli attuali termini attinenti la fase introduttiva sono:

  1. prima udienza almeno 120 giorni prima dalla notifica della citazione;
  2. costituzione del convenuto 70 giorni prima dell’udienza fissata in citazione;

verifiche preliminari 15 giorni decorrenti dal termine per la costituzione del convenuto.