LA VIDEOREGISTRAZIONE DA REMOTO

Videoregistrazione da remoto: Corte di giustizia UE, sez. III, sentenza n. C-265/16 del 29 novembre 2017

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazione che permetta ad un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie privare relative ad opere protette dal diritto d’autore, con un sistema informativo, mediante un intervento attivo nella registrazione delle copie da parte dell’impresa, in mancanza del consenso del titolare del diritto.

Nel caso in esame chiarire che la VCAST è una società di diritto britannico che mette a disposizione dei propri clienti, su internet, un sistema di videoregistrazione da remoto delle emissioni di operatori televisivi italiani trasmesse per via terrestre, tra cui quelle della Reti Televisive Italiane.

Il cliente seleziona un’emissione ed un intervallo orario. Successivamente, il sistema gestito dalla VCAST capta il segnale televisivo con le proprie antenne e registra la fascia oraria di emissione selezionata in uno spazio di memoria su cloud, mettendo a disposizione del cliente la copia delle emissioni radiodiffuse.

L’impresa aveva chiesto al Tribunale ordinario di Torino di verificare la liceità delle proprie attività. In seguito ad un ricorso cautelare presentato dalla RTI, il Tribunale di Torino ha provvisoriamente vietato alla VCAST di proseguire le attività.

La Corte, con la sentenza in oggetto afferma che il servizio fornito dalla VCAST possiede una doppia finalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere tutelate.

LA Corte ritiene che la trasmissione originaria dell’operatore di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella di VCAST dall’altro, siano effettuate in condizioni tecniche differenti, mediante l’utilizzazione di diverse modalità di trasmissione delle opere, ognuna di esse destinata a un proprio pubblico.

Quindi, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informativo, mediante un intervento attivo nella registrazione di queste copie da parte dell’impresa, in mancanza del consenso del titolare del diritto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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