LA NOTIFICA DELLE MULTE TRAMITE PEC E’ ORA REALTA’

Multe via Pec

In Gazzetta Ufficiale il decreto che dispone le modalità operative ed i destinatari del nuovo procedimento di notifica per le violazioni del codice della strada

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministero dell’Interno, la notifica delle multe in maniera telematica tramite p.e.c. è ora realtà.

Con la trasmissione via posta elettronica certificata, il verbale di contestazione è a tutti gli effetto un atto notificato e conoscibile pertanto dall’automobilista, che non potrà eccepire di non aver consultato la propria casella di posta o di non averla ricevuta.

I tempi per la notifica rimangono gli stessi già previsti dal codice della strada.

La spedizione, coincide con il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e la notifica con il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Questa fa piena prova dell’avvenuta notificazione.

I soggetti nei cui confronti è possibile effettuare la notifica via p.e.c. sono:

  • Colui che ha commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento dell’illecito, ha fornito agli agenti che lo hanno fermato un valido indirizzo di posta elettronica certificata o che ha un domicilio digitale ai sensi del c.a.d.;
  • Il proprietario del mezzo con il quale è stata commessa la violazione o un altro soggetto obbligato in solido con chi l’ha commessa che ha un domicilio digitale o che ha fornito all’organo di polizia un indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l’autore della violazione non comunichi l’indirizzo p.e.c. al momento della contestazione o al momento dell’accertamento dell’illecito, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione deve ricercare l’indirizzo p.e.c. del proprietario del veicolo o di altro obbligato solidale nei pubblichi elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali può accedere.

V. anche

La p.e.c. deve indicare nell’oggetto che si tratta di un

“atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.

Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente, in devono essere riportate la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto; l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione o di chi ha curato la redazione dell’atto notificato; l’indirizzo e il numero di telefono presso il quale si può esercitare il diritto di accesso; l’indirizzo p.e.c. a cui vengono notificati gli atti e l’elenco da cui è stato estratto o le modalità con cui è stato comunicato dal destinatario;
  • Una copia per immagine su supporto informatico di documento analogo del verbale di contestazione, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale o con duplicato o una copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale;
  • Tutte le altre comunicazioni o informazioni utili al destinatario per l’esercizio del proprio diritto di difesa.

Nel caso in cui la notifica via p.e.c. non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il notificante deve estrarre copia del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analitico e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.

Se invece la notifica via p.e.c. non sia possibile per causa non imputabile al destinatario, la procedura di notificazione delle multe si svolge nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini dei codice della strada.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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