IMPIANTO D’ACQUA CENTRALIZZATO: A CHI GRAVA LA MANUTENZIONE?

Se l’impianto dell’acqua è centralizzato la manutenzione grava anche sui condomini distaccati: sentenza n. 28616 del 29 novembre 2017 della Corte di Cassazione, sez.VI-2

Occupiamoci della spese di manutenzione dell’impianto centralizzato dell’acqua: in condominio, l’impianto centralizzato dell’acqua, costituisce un accessorio di proprietà comune a tutti gli immobili anche nel caso in cui taluni di essi si siano dotati di un proprio contatore.

Corollario di tale principio è l’obbligo in capo a tutti i condomini, di concorrere alle relative spese di manutenzione.

Ciò è quanto disposto dalla VI sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28626 del 29/11/2017

Il caso di specie:

L’assemblea condominiale aveva deliberato di imporre il distacco all’unico condomino privo di un contatore privato, sottolineando che, in difetto, l’impianto stesso avrebbe dovuto considerarsi di proprietà esclusiva di quest’ultimo, con ogni onere a suo carico.

Successivamente, la stessa delibera era stata impugnata con esito favorevole, dal condomino dissenziente. Il Tribunale aveva disposto che la decisione dell’Assemblea condominiale determinasse una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, vietata come tale dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c.

Anche la Corte di Cassazione, investita della questione, ha riconosciuto l’invalidità della delibera condominiale.

V. anche

Il ragionamento svolto dai giudici di Cassazione parte dal presupposto che il distacco della singola unità dall’impianto condominiale è possibile nel caso in cui non comporti uno squilibrio nel suo funzionamento o maggiori spese a carico degli altri condomini.

Secondo gli Ermellini, la scelta del condomino di distaccarsi comporta l’esonero di quest’ultimo solamente dalle spese per il consumo ordinario, non certo delle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto idrico condominiale

“salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest’ultima che non ricorre nel caso in esame”.

Secondo la pronuncia in esame

“gli altri condomini ben potrebbero in futuro tornare ad utilizzare l’impianto condominiale, ragione per la quale essi sono comunque tenuti a contribuire alla sua conservazione.

Pertanto, l’impianto idrico condominiale non può essere mai distolto dalla sua originaria destinazione di bene comune, nemmeno con l’approvazione della maggioranza dei condomini.

Per tale motivo, colui che, pur legittimamente rinuncia all’uso dell’impianto comune in seguito all’installazione di un contatore privato, dovrà continuare a concorrere alla sua conservazione e manutenzione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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