E’ POSSIBILE ANNULLARE UNA MULTA IN AUTOTUTELA?

Vediamo quando è possibile difendersi dalle sanzioni illegittime utilizzando il rimedio dell’autotutela

Sarà capitato a tutti di trovarsi almeno una volta nella vita, una multa sul parabrezza della propria auto e, con l’agente ancora nei paraggi domandargli di annullarla in quanto ingiusta.

Tuttavia spesso e volentieri ci si vede rispondere negativamente, dato che la multa emessa è registrata, e non è così facile annullarla, quindi risulta necessario agire con ricorso al giudice o in prefettura.

In vero, sull’ufficio o sull’organo accertatore di una violazione delle norme sul Codice della Strada, residua un potere di modificare o archiviare il provvedimento, attraverso lo strumento dell’autotutela, ma solamente ove ricorrano precisa circostanze.

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L’autotutela è un potere che viene riconosciuto dalla legge all’amministrazione per farsi giustizia da sé.

Sostanzialmente, l’amministrazione potrà tornare sui suoi passi e, rivalutare alcune situazioni e procedere all’annullamento d’ufficio di atti che ha emesso nel caso in cui dalla verifica emergano vizi che minino la validità.

Identico discorso vale per le multe stradali, il trasgressore che ritenga di aver ingiustamente subito una contravvenzione, potrà agire direttamente nei confronti dell’organo che l’ha emessa, tentando la strada dell’autotutela ed evitando di sottoporsi ai rischi e ai costi del ricorso al Prefetto o all’autorità giudiziaria.

Questa ricostruzione tra il suo fondamento in un’apposita circolare del Ministero degli Interni, Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, n. 66-prot. N. M/2413 del 17 luglio 1995.

Il documento in oggetto, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’Istituto dell’autotutela per l’Ufficio o l’organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal c.d.s.

Secondo il Ministero, il verbale di accertamento è atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti.

In tale attività di valutazione, l’agente opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando solamente sottoposto ai poteri di verifica dell’autorità.

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Quindi, il verbale di accertamento, una volta perfezionatosi nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità sia dell’agente che lo ha redatto che dell’Ufficio al quale egli appartiene.

Il rimedio dell’autotutela rimane esperibile, solamente laddove il verbale contenga una errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura.

Il fondamento normativo si rintraccia nell’art. 386, terzo comma del Regolamento di attuazione del codice della strada, secondo il quale:

“Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l’ufficio o comando procedente, ad istanza dell’interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l’archiviazione, ovvero se possibile provvede alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo responsabile entro i termini previsti”.

Se non vi è stato ricorso al Prefetto, l’Ufficio o il Comando procedente, in sede di autotutela potranno procedere a rinotificare il verbale, depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o procedura, sempre che non sia ancora trascorso il termine previsto dall’art. 210 c.d.s., altrimenti dovrà essere richiesta l’archiviazione al Prefetto.

Se invece, l’interessato ha già presento ricorso al Prefetto o all’Autorità Giudiziaria non pare che il verbale possa essere riconsiderato dall’organo procedente, in quanto con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può essere affrontata e risolta dall’autorità investita del ricorso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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