LA MATERNITÀ SURROGATA IN PORTOGALLO

Vediamo la disciplina che regola la maternità surrogata in Portogallo

Se nel nostro Paese la maternità surrogata è vietata dall’articolo 12, comma 6 della L. n. 40 del 2004, in Portogallo è regolata dalla Legge n. 25 del 22 agosto 2016 e dal Decreto “Regulamentar” n. 6 del 31 luglio 2017, di attuazione della predetta legge, pubblicato “no Diário da República” n. 146/2017 del 31 luglio 2017 e in vigore dal primo agosto 2017.

Il Legislatore portoghese nell’emanare la Legge n. 25/2016 aveva disposto che nel termine di 120 giorni il Governo doveva approvare quanto in essa disposto, e così è stato con la regolamentazione contenuta nel decreto n. 6 del 2017.

In quali casi è consentito accedere a tale pratica medica?

In primo luogo la maternità surrogata è consentita solamente alle coppie eterosessuali coniugate o di fatto sia residenti in Portogallo che all’estero ed in base alla legge sopra citata al fine di accedere alla surrogazione la donna richiedente non deve essere in grado di portare avanti di persona una gravidanza per gravi problemi di salute; in ogni caso si deve addivenire alla redazione di un accordo di gestazione autorizzato dal CNPMA, ossia il Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente assistita e previa audizione dell’Ordine dei Medici.

Il CNPMA ha 60 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di autorizzazione ammettendola o rigettandola. Nel caso di accoglimento il Consiglio Nazionale di Procreazione Medicalmente assistita invia la documentazione medica all’Ordine dei medici chiedendo un parere non vincolante entro il termine di 60 giorni. Infine il CNPMA ha altri 60 giorni per decidere; quindi in tutto dal momento della richiesta al momento del responso possono passare al massimo 180 giorni.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli accordi o si operi al di fuori di quanto statuito dalla normativa vigente, in base alla gravità della condotta, si va incontro alla pena fino ad un massimo di 5 anni di reclusione.

L’istituto in esame ha natura gratuita ed è vietata la conclusione di accordi nel caso in cui tra la madre surrogata e i futuri genitori vi sia un rapporto di lavoro o di prestazione di servizi. Resta salvo l’onere per i committenti di coprire i costi per la procedura e per le spese sostenute dalla madre surrogata per la gravidanza.

La maternità surrogata è consentita solamente con l’utilizzo dei gameti di almeno uno dei richiedenti, in quanto la futura gestante non può in alcun modo donare i propri ovociti. Il figlio nato con tale tecnica, come accade anche in Grecia, viene considerato come figlio della coppia richiedente e nel certificato di nascita non vi sarà alcuna menzione della madre surrogata.

Avv. Tania Busetto


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