TELEFONATE MUTE, PERCHÉ COSTITUISCONO REATO?

I semplici squilli, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, integrano il reato di molesti o disturbo alle persone

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 13363 del 2019

L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, con la quale era stato condannato per il delitto di molestia e disturbo alle persone ex art. 660 c.p., per aver con biasimevole motivo a mezzo telefono arrecato molestia alla persona offesa, effettuando diverse telefonate, a tutte le ore del giorno, molte delle quali risultavano essere “mute” e anonime.

L’articolo 660 del codice penale, nel disciplinare il reato di molestia o disturbo alle persone dispone che:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.

L’imputato, già noto alle forze dell’ordine per aver riportato diverse condanne penali per fatti analoghi, era stato identificato grazie all’acquisizione dei tabulati telefonici della persona offesa, che spaventata aveva denunciato in maniera accurata gli orari in cui le telefonate moleste era pervenute al suo cellulare.

I numerosi squilli e le telefonate mute avevano creato un forte turbamento emotivo nella persona offesa, come accertato dal giudice di merito nella testimonianza da questa resa.

L’imputato, nell’adire la Corte di Cassazione lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., essendo stato dimostrato che i contatti telefonici erano consistiti in un mero scherzo tra amici.

Il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato attraverso l’offesa alla quiete pubblica. Il reato in questione consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita relazionale.

“Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 c.p., gli intenti scherzosi o persecutori dell’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone”.

I giudici di merito avevano applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ossia che anche i semplici squilli, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, integrano il reato contestato. Inoltre hanno escluso l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale in relazione al numero delle telefonate effettuate e al fatto che l’imputato era solito porre in essere tali comportamenti.

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dall’imputato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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