BACIO SUL COLLO NON GRADITO? È VIOLENZA SESSUALE

Violenza sessuale per atti sessuali subiti con costrizione

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 12250 del 2019

Rientra nel reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. l’azione di bacare sul collo una persona senza il suo consenso?

L’articolo 609-bis del codice penale, nel disciplinare la violenza sessuale dispone che:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevolesostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Nel caso di specie l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di violenza sessuale e condannato alla pena di reclusione di 8 mesi e 20 giorni in quanto aveva costretto con violenza la vittima a subire atti sessuali; nello specifico era entrato nella camera in uso alla parte offesa, che in quel momento era intenta a preparare un borsone, chinata in avanti, abbracciandola e stringendola con forza le aveva baciato il collo.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero spiegato che la prova della responsabilità penale è stata desunta dalle chiare dichiarazioni rese dalla vittima, la quale aveva ricostruito in modo analitico ed obiettivo lo sviluppo della vicenda.

Secondo le risultanze processuali l’imputata era pienamente consapevole di non essere gradita, né fisicamente né sentimentalmente dalla persona offesa, la quale non aveva alcuna intenzione di avere approcci sessuali con lei.

In base a tali elementi, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputata, integrasse in tutti gli elementi il reato ex art. 609-bis del codice penale, in quanto il bacio non era un atto tramite il quale l’imputata voleva salutare la persona offesa, quanto piuttosto un comportamento connotato da violenza sessuale, confermato anche dalla morbosità che l’imputata nutriva nei confronti della vittima.

Infatti secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, del codice di procedura penale non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”.

Inoltre si deve ribadire il seguente principio di diritto:

“il reato di violenza sessuale, quantunque attenuato, come nel caso di specie, dalla diminuente del caso di minore gravità, non consente quoad poenam l’applicabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis c.p. perché, siccome la norme di esprime nel senso che la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi e siccome, in tali casi la diminuzione di pena per l’attenuante della minore gravità va calcolata, sul massimo, nella misura minima, cioè nella misura di un giorno, la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall’ultimo comma dell’articolo 609-bis c.p., è ampiamente superiore al limite di 5 anni di reclusione previsto per l’applicazione della speciale causa di non punibilità dell’articolo 131-bis c.p.”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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