SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN TEMA DI SICUREZZA

In tema di obbligo di protezione del lavoratore ex art. 2087 del codice civile, si deve precisare che l’eventuale  violazione non prefigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. E ciò perché la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza za n. 8208 del 2019

Nel caso di specie un dipendente delle poste aveva adito il giudice del lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed estetico causatogli da un infortunio sul lavoro. Nello specifico l’attore, mentre stava espletando i suoi compiti di portalettere, alla guida del proprio motociclo era caduto rovinosamente a terra, subendo l’amputazione di una falange di un dito a causa della strada sconnessa e priva di asfalto che stava percorrendo.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento di euro 2.685,00 a titolo di risarcimento del danno biologico nonché al pagamento di €1.330,00 a titolo di risarcimento del danno morale.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte d’Appello che ha respinto il gravame interposto dalla società, ritenendo che questa non avesse fornito la prova, di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire il danno alla salute del lavoratore causalmente connesso all’espletamento della prestazione lavorativa.

Infatti, nello specifico, la caduta si era verificata a causa dell’inadeguatezza del mezzo fornito al dipendente alla percorrenza di sedi stradali non asfaltate e sconnesse.

Nel ricorrere in Cassazione la società datrice di lavoro censura la sentenza impugnata per aver imputato a titolo di responsabilità oggettiva l’incidente occorso al lavoratore e ciò nonostante l’assenza di colpa e l’adozione da parte sua di tutte le misure di sicurezza esigibili in relazione all’attività da espletare.

Gli Ermellini intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato infondato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro in quanto, non sussiste il denunciato errore di diritto, avendo la sentenza impugnata fatto risalire la responsabilità della società

“non dal mero verificarsi dell’evento dannoso in connessione con l’espletamento della prestazione lavorativa, ma dall’obbligo di protezione del lavoratore ex art. 2087 del codice civile, la cui violazione non prefigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento”.

Nel caso in esame la responsabilità accollata al datore di lavoro si fondava sul fatto di non aver dotato adeguatamente il dipendente con un mezzo idoneo, in relazione alle particolarità strutturali del manto stradale, ad espletare le sue funzioni di porta lettere.

Da ultimo deve ritenersi inammissibile l’ulteriore motivo di ricorso, dato che la questione concernente la responsabilità del Comune per l’omessa manutenzione della strada sulla quale si era verificato l’infortunio non è stata espressamente affrontata dal giudice di seconde cure, in quanto occorreva, al fine della valida censura della decisione, l’allegazione da parte della ricorrente dell’avvenuta deduzione della stessa nelle fasi di merito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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