LA MANIPOLAZIONE DEL SOGGETTO INCAPACE NELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

TESTAMENTO E CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

 

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Ai sensi dell’art. 643 c.p.:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.”

Si tratta di un reato a forma libera potendo essere realizzato con qualunque mezzo idoneo a spingere la vittima a compiere un atto dannoso, purché si tratti di un’azione volta ad incidere sul processo volitivo del soggetto, determinandolo.

Con la norma il legislatore mira a tutelare il patrimonio dell’offeso nonché la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

Possono essere vittime del reato in commento, coloro che pur avendo una psiche delicata, non siano stati dichiarati infermi mentali atteso che, per determinare l’altrui capacità di intendere e volere, è necessario che tale capacità sussista, anche se alcuni autori estendono la realizzazione del reato anche agli infermi totali di mente.

In ogni caso, ciò che rileva, è che il soggetto passivo sia in una condizione di minoranza psichica, che agevoli il soggetto agente nel suo abuso che si concretizza, di fatto, in un approfittamento dei bisogni, passioni o inesperienza della vittima.

Il soggetto leso dal reato può essere quindi il soggetto passivo o l’erede, laddove la depauperazione patrimoniale avvenga post mortem, ossia nelle disposizioni testamentarie.

In materia si è pronunciata la II sezione della Cassazione penale del 22 settembre 2022 n. 46552.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in commento veniva respinto il ricorso di un soggetto che era stato condannato per circonvenzione di incapace.

Gli ermellini hanno precisato che

quando il soggetto passivo affetto da minorazione psichica qualificante sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo, sussiste il reato di circonvenzione di incapace che si consuma con la pubblicazione dello stesso, verificandosi in tale momento la situazione di pericolo determinata dall’induzione, mentre rimane estraneo al perfezionamento dell’illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all’accettazione dell’eredità ed attiene esclusivamente al piano del dolo specifico” (conf. Sez. 2 -, Sentenza n. 10165 del 26/01/2021 Rv. 280771 – 01).

Così, nella vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema corte, veniva ribadito che:

  1. Non sussiste, ai fini della dimostrazione della presenza dei presupposti soggettivi del reato la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione” (conf. Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013 Rv. 258537 – 01).
  2. “La prova dell’instaurazione di un rapporto squilibrato risulta adeguatamente valutato in considerazione della presenza di precedenti costanti dazioni dalla vittima all’indagato, reiterate nel corso degli anni che, ferma restando la necessità di un successivo approfondimento in altra sede, costituisce elemento qualificante. Peraltro, va ricordato che la presenza di atti di donazione di notevole valore, incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti qualora sussista in presenza di attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall’imputato” (conf Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 18/12/2015 – dep. 19/01/2016 – Rv. 265787 – 01).
  3. quanto all’elemento dell”‘induzione”, la relativa prova può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell’atto posto in essere e l’incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento” (conf. Sez. 2 -, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Rv. 278368 – 01).

Così la Corte di cassazione respingeva il ricorso contro la misura cautelare del sequestro, atteso che il ricorrente era stato già più volte negli anni beneficiario di donazione da parte della vittima, circostanza questa che viene ritenuta una prova della persistente manipolazione ai danni della stessa.

Scarica il testo della sentenza

Cass. pen., sez. II, ud. 22 settembre 2022 n. 46552

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