INSERIMENTO IN GRADUATORIA E DIRITTO AL POSTO DI LAVORO

Inserimento in graduatoria e diritto al posto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11335/2018

I fatti di causa:

Tizia, inserita nella graduatoria in seguito ad un accordo sottoscritto con le OSS, e recatasi per il primo giorno di lavoro, successivamente alla scelta della sede di lavoro, per sottoporsi al superamento della prova di idoneità della guida del veicolo aziendale, si era vista negare l’assunzione per mancato superamento della prova stessa.

Il Tribunale di Parma, aveva accertato la nullità della condizione del superamento della prova di idoneità, accertato l’esistenza di un lavoro a tempo indeterminato, e condannato l’azienda a dare esecuzione al rapporto di lavoro.

La Corte d’Appello rigetta il ricorso proposto dall’azienda, pertanto questa ricorre in Cassazione.

La società con il primo motivo di ricorso ha lamentato la falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 c.c., 1366 c.c. e dell’accordo collettivo del 13.01.2006 per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato le intese collettive ed individuali raggiunte, sostenendo che dall’accordo collettivo non era previsto nessun obbligo all’assunzione da parte della società ma solamente il diritto dei soggetti ad essere ammessi in graduatoria.

La decisione della Corte:

Il motivo di ricorso è inammissibile.

“4. L’interpretazione dei contratti e degli altri atti di autonomia privata costituisce una attività riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o sia incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato (cfr. Cass 22.2.2007 n. 4178; Cass. 7.3.2007 n. 5273; Cass. 3.9.2010 n. 19044).
5. Nel caso in esame la società, nel denunziare l’erronea interpretazione delle intese collettive ed individuali raggiunte tra le parti, onde inferire che non vi era alcun obbligo all’assunzione della xxxxxx, non ha dedotto il criterio ermeneutico asseritamente violato dai giudici del merito, né ha specificato quale di questi (letterale, funzionale o logico-sistematico) non era stato osservato ovvero malamente applicato in modo- tale da consentire la ricerca e la individuazione della reale volontà delle parti”.

Sempre la società con il secondo motivo censurava  la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 cc, in relazione al combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 cc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto priva di causa la clausola in questione quando, invece, la
stessa trovava fondamento nell’esigenza di assicurarsi che l’aspirante lavoratore svolgesse le attività assegnate senza rischi per la propria
salute atteso che non poteva escludersi, tra l’altro,che dal 2007 all’aprile 2010 fossero intervenute circostanze di fatto che avrebbero
condizionato la possibilità e l’abilità di guida rendendo così necessaria la rinnovazione della prova stessa.

Anche questo secondo motivo viene dichiarato inammissibile e si osserva:

“La dedotta violazione di legge si risolve in una richiesta, nella sostanza, di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla circostanza che, dal 30.1.2007 al 31.3.2007, la xxxxxx aveva superato la prova per l’utilizzo del motomezzo in uso alla società e che per tre mesi aveva svolto le mansioni di portalettere che richiedevano appunto l’uso di tale mezzo, senza alcun problema, da cui poi è stato discendere che la successiva apposizione della clausola, avente il medesimo oggetto, fosse priva di valore”

e ancora:

“La società, infatti, nel sottolineare che una causa negoziale, al contrario, vi fosse, fa riferimento ad esigenze di tutela della salute del dipendente e alla possibilità di intervento di nuove circostanze che avrebbero reso necessaria la rinnovazione della prova, che chiaramente concernono una rivalutazione degli elementi probatori ed una rilettura del ragionamento e delle opzioni interpretative, in fatto, che costituiscono espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio se congruamente e logicamente motivata come nel caso di specie (ex plurimis Cass. n. 14212/2010; Cass. n. 14911/2010)”

Secondo gli Ermellini il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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