LA CONTABILITA’ DEVE ESSERE SEMPRE REGOLARMENTE TENUTA, NON CI SONO SCUSE!

Imprenditore ammalato o commercialista negligente? Niente scuse, la contabilità deve essere regolarmente tenuta

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 20798 del 2018

Il Tribunale di Pordenone prima, e la Corte d’Appello di Trieste dopo hanno condannato Tizio, per il reato ex art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare, perché quale unico amministratore della s.r.l. esercente attività di vendita al minuto di occhiali e lenti, dichiarata fallita, non aveva tenuto la contabilità in maniera idonea a permettere una ricostruzione del giro d’affari e del patrimonio della società.

Secondo Tizio, l’incompletezza dei documenti contabili sarebbe da imputare al precedente commercialista che non li aveva riconsegnati tempestivamente ed in maniera completa.

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Secondo gli Ermellini, tale censura era già stata devoluta alla Corte territoriale, che chiedeva una rivisitazione del materiale probatorio, con una rilettura in fatto delle risultanze istruttorie.

Spetta al giudice di merito il giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità della motivazione.

È assodato il principio in base al quale spetta all’amministratore controllare l’operato dei soggetti ai quali si affida la contabilità.

Gli Ermellini evidenziano

“che i giudici di merito, con un ragionamento privo di illogicità manifesta e non contraddittorio, hanno ritenuto che non può reputarsi che l’amministratore non avesse l’obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E’ noto, infatti, il principio secondo il quale incombe sull’imprenditore l’obbligo di controllare l’operato di coloro ai quali è affidata la contabilità”

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La Corte di Cassazione ricorda anche un ulteriore principio:

“In tema di bancarotta fraudolente documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa”.

Tale presunzione non è superata né dalle difficoltà economiche di Tizio e nemmeno dal suo stato di salute. Questi elementi non sono idonei a provare l’incolpevole possibilità di assicurare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente alle spese processuali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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