IL DEPOSITO TELEMATICO SI PERFEZIONE CON LA RICEVUTA DI CONSEGNA


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Il deposito telematico si perfeziona con l’emissione della RAC da parte del gestore delle pec del Ministero, come specificato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la ordinanza n. 23771 del 2019: in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012

Nel caso di specie un cittadino straniero aveva proposto ricorso avanti la Corte d’Appello avvero l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di primo grado che, confermando la decisione della Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendola tardiva in quanto l’appello

“pure correttamente proposto con atto di ricorso, come dispone l’art. 19, comma 9 d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 d.lgs. n. 142/2015, risulta depositato in cancelleria il 7 giugno 2016, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 bis che ha definito il processo di primo grado e in particolare il 31° giorno”.

La comunicazione del provvedimento impugnato, per espressa dichiarazione dell’appellante era avvenuta il 4 maggio 2016, pertanto è evidente come fosse già intervenuta il giorno 7 giugno la decadenza dal potere di impugnare l’ordinanza.

Nell’adire la Corte di Cassazione, il ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano errato nel ritenere determinate, per la valutazione di tempestività dell’appello, il momento del deposito dell’atto in cancelleria; infatti secondo la normativa vigente, il deposito di un atto giudiziario tramite PCT

“si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda pec”.

Per tale motivo deve ritenersi tempestivo il ricorso, posto che lo stesso risulta depositato in data 2 giugno 2016, come dimostrato dalle ricevute delle pec, nonché dalla certificazione della Corte d’Appello che in un documento del servizio polisweb aveva indicato la predetta data come quella di avvenuto deposito.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando come secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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