QUANDO IL FURTO IN AUTO SI CONSIDERA AGGRAVATO PER ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE


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Il furto di oggetti che si trovino all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello steso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 38900 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede viene integrata tutte le volte in cui vi sia l’impossessamento non solo di beni che siano parte integrante dell’automobile o che siano suoi accessori, ma anche quelli che siano stati lasciati all’interno del veicolo per abitudine o necessità.

Nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato l’imputato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per aver commesso alcuni furti aggravati e tentati furti ai danni di alcune autovetture parcheggiate lungo la strada, dalle quali aveva sottratto o tentato di sottrarre beni ivi contenuti.

Nel ricorrere in Cassazione l’imputato lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1 n. 7 per aver la Corte di merito mal interpretato la previsione normativa che configura la sussistenza dell’aggravante della esposizione a pubblica fede e, di non aver dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale in mancanza di querela di parte.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno rigettato il ricorso, precisando come, sulla questione della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno di un veicolo parcheggiato lungo una strada pubblica, nel corso degli anni la giurisprudenza ha espresso diverse opinioni.

Secondo un primo orientamento, dato che sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso in cui le portiere dell’automobile vengano chiuse a chiave, in quanto tale accorgimento non costituisce ostacolo all’azione furtiva, tale circostanza si è ritenuto ricorra non solo in riferimento all’azione furtiva avente ad oggetto il veicolo ma anche quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo una parte essenziale del mezzo ne formano la normale dotazione.

Pertanto, alla luce di questo orientamento, recentemente si è evidenziato come “la nozione di “necessità” dell’esposizione alla pubblica fede non ricomprende solamente i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33863 del 2018, aveva invece escluso la sussistenza dell’aggravante relativamente al furto di un bancomat, trovato dentro ad una borsa in un furgone, in quanto la persona offesa aveva parcheggiato il veicolo e non aveva chiuso a chiave e non vi erano esigenze impellenti che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela.

Tale pronuncia ha risentito pesantemente dell’altro orientamento formatosi in giurisprudenza, più restrittivo, secondo cui

“il furto di oggetti che si trovino all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello steso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita”.

Secondo tale orientamento non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che si trovino occasionalmente all’interno del veicolo, quelli che non ne costituiscono il normale corredo e quelli lasciati al suo interno per dimenticanza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ritiene di aderire al primo orientamento, più in linea con l’attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell’art. 625, comma 1 n. 7 c.p.

Dato che

“per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita, tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale”.

Da ultimo si deve concludere affermando che nella nozione di effetti personali rientrano quindi anche i documenti, i monili d’oro, gli occhiali e le buste della spesa lasciati all’interno della vettura regolarmente chiusa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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