IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

Telecamere di videosorveglianza e consenso del lavoratore

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 38882 del 2018

In base all’art. 4 del d.lgs. n. 300/1970, riguardante gli impianti audiovisivi:

“E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti […]”.

La vicenda giunta sino in Cassazione riguarda il caso di un titolare di una gelateria, che aveva installato alcune telecamere in diversi punti del suo locale, in modo da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le proprie mansioni ed averne il controllo a distanza.

L’uomo si era difeso sostenendo di aver domandato il consenso ai dipendenti; essendo una realtà talmente piccola non aveva fatto subentrare i sindacati. Tale doglianza secondo la Corte di Cassazione è infondata, non può essere considerata una causa esimente dalla contravvenzione degli articoli 4 e 38 del D.Lgs. n. 300/1970.

Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo di cui sopra, si integra con l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente idoneo di controllare a distanza i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche quando, in difetto dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzato dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

Proprio l’art. 4 dello Statuto del lavoratori prevede che l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza deve essere preceduta sempre da un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, e nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il datore di lavoro prima di installare le telecamere deve domandare all’autorità amministrativa un provvedimento di autorizzazione.

Nel caso in cui non si proceda in tal modo, l’installazione è illegittima e quindi sanzionata penalmente.

Tale procedura è così studiata proprio per proteggere i lavoratori, contraenti deboli, che altrimenti potrebbero essere costretti ad accettare tale trattamento come presupposte necessario ai fini dell’assunzione.

Gli Ermellini dunque precisano che:

“Il consenso del lavoratore all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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