SONO DECORSI I TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE: POSSO INVOCARE IL CASO FORTUITO O LA FORZA MAGGIORE?

L’assistito ha l’onere di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore

Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 03.08.2018, n. 37772

I fatti di causa

Un uomo ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano che a sua volta aveva rigettato la sua impugnazione perchè tardiva ed anche la contestuale istanza di remissione in termini avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, che quindi era divenuta irrevocabile.

Il condannato lamentava che non avrebbe potuto impugnare tempestivamente la sentenza a causa della sua ignoranza incolpevole dei termini processuali e della loro decorrenza: all’epoca dei fatti il proprio difesore di fiducia gli avrebbe fornito delle informazioni che lo avrebbero tratto in errore.

Il ricorrente palesava che sarebbe venuto a conoscenza della sentenza solo il 13.12.2016, solo in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione.

Per provare la negligenza del difensore si allegava il fatto che questi sarebbe stato condannato per peculato all’esito di altro processo penale.

Sulla base di tale presupposto l’uomo riteneva il prorpio errore scusabile.

L’art. 5 c.p. (Ignoranza della legge penale), dispone

“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”

La decisione della Corte

Il ricorso è ritenuto inammissibile e non viene nemmeno trattato il tema della tempestività della richiesta di remissione in termini, perchè  assorbito da quello inerente la tardività dell’impugnazione.

Gli Ermellini con la pronuncia in commento richiamano l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e ribadiscono che

“il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore”.

Inoltre osseravano

“che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – sia perchè consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perchè non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo”.

Peraltro, si rammenta che anche secondo la giurisprudenza civile, la decadenza da un temine processuale, compreso quello per proporre impugnazione, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto: così si è espressa la Sez. 3 civ., n. 17704 del 29.07.2010.

Avv. Tania Busetto


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