PENSIONE SUPPLEMENTARE: QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Età minima per domandare la pensione supplementare

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21189 del 2018

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto la domanda presentata dal ricorrente atta a far sì che gli venisse riconosciuto il diritto alla pensione supplementare, con decorrenza dal primo giorno del mese seguente alla data di compimento del sessantesimo anno di età, con relativa condanna all’INPS al pagamento della pensione.

Ha rilevanza il fatto che la domanda amministrativa fosse stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno?

Secondo la Corte di Cassazione, la pensione supplementare è un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per quanto riguarda la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda, sia con riferimento alle modalità di computo. L’età anagrafica utile per conseguirla deve essere determinata con riferimento non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione.

In base all’articolo 5 della L. n. 1338 del 1962:

“L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’art. 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.

Vedi anche

Con la sentenza n. 438 del 1998 della Corte di Cassazione, si è precisato che il diritto alla pensione supplementare si perfeziona solamente con la presentazione della domanda ammnistrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese seguente.

Quindi, il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare si deve essere già perfezionato al momento della domanda, non rilevando il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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