CONTRIBUTI INPS NON VERSATI DAL DATORE DI LAVORO

Mancato versamento ritenute da parte del datore di lavoro

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 39043 del 2018

La Corte d’Appello aveva condannato il ricorrente per il reato ex art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463, convertito in legge n. 638 del 1983, per non aver versato all’Inps delle trattenute previdenziali.

La vicenda giunge sino in Cassazione, la quale ritiene il ricorso inammissibile.

L’imputato riteneva di avere fornito prova del mancato pagamento delle retribuzioni (sulle quali dovevano essere operate le ritenute), con la crisi generale esplosa nel corso del 2008, che faceva venire meno il dolo.

In primo luogo, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, l’onere che incombe sul PM, di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10; di conseguenza l’imputato dovrà provare il mancato esborso delle somme.

Come si è precisato con la sentenza di Cassazione, n. 43602 del 2015:

La presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10, attestanti l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio anche in base alla testimonianza del funzionario dell’ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l’imputato non ne contesti l’invio.

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Il reato di omesso versamento delle ritenute si configura non solo quando vi è l’integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti ma anche quando vi è corresponsione di acconti, anche se di modesta entità, sulle medesime retribuzioni, dato che ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale dei contributi sui predetti acconti.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37866 del 2015.

Alla luce di quanto sin qui affermato, gli Ermellini ritengono che l’onere probatorio gravante sull’imputato non sia stato assolto nemmeno in minima parte, tanto che la dedotta crisi, che avrebbe impedito il versamento delle retribuzioni ai dipendenti nell’anno 2008, avrebbe provocato il fallimento della società ben sei anni dopo, mentre solamente nel 2012 furono emesse le ingiunzioni di pagamento in favore dei dipendenti.

Quindi per le ragioni sopra illustrate il ricorso presentato dall’uomo deve dichiararsi inammissibile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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