BOTTIGLIE D’ACQUA MAL CONSERVATE: LA VENDITA COSTITUISCE REATO

È reato vendere delle bottiglie di acqua mal conservate, magari esposte al sole anche per un breve lasso di tempo?

Secondo la Corte di Cassazione, terza sez. pen., con la sentenza n. 39037 del 2018, tale fattispecie integra il reato ex art. 5 della l. n. 283/1962.

L’articolo in questione dispone che:

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vedere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

b) in cattivo stato di conservazione. […].

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il reato ex art. 5 lett. b della l. n. 183 del 1962 è un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene protetto, ossia la salute; pertanto il reato si configura anche se non vi è l’effettivo accertamento del danno al bene protetto.

Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione, con la sentenza n. 40772 del 2015.

In quali casi vi è un cattivo stato di conservazione?

Tale situazione si verifica nel caso in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine, si presentano mal conservate, cioè preparate, confezionate o messe in vendita in violazione delle prescrizioni dettate al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o alterazione.

Come specificato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15491 del 2002:

Il divieto di esporre le bottiglie dell’acqua alla luce o al calore del sole, è una cautela generale in quanto l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.

Quindi conservare l’acqua in contenitori PET, alla luce del sole, configura la contravvenzione ex art. 5 lett.b della l. n. 283 del 1962, dato che l’esposizione alle condizioni atmosferiche di prodotti destinati al consumo umano, può rappresentare un pericolo potenziale per la salute, per le possibili alterazioni subite dal prodotto

Dott.ssa Benedetta Cacace


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