LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ SPETTA ANCHE IN CASO DI ADDEBITO

Separazione con addebito, spetta la pensione di reversibilità?

Anche se non percepisce gli alimenti ed è in stato di bisogno, il coniuge colpevole della separazione ha il diritto alla pensione di reversibilità

Era noto che, per ottenere la pensione di reversibilità del coniuge separato, sia necessario non aver subito l’addebito o in caso contrario, trovarsi in condizioni di bisogno tali da non aver di che vivere.

Ebbene, i giudici di Cassazione ci hanno ripensato, o meglio hanno chiarito in maniera più precisa quella che è l’esatta interpretazione della legge e della sentenza della Corte Costituzionale, che in passato ha rimodellato l’istituto della pensione si superstiti.

Che cos’è la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità è un contributo versato dall’INPS ai familiari del pensionato deceduto quando percepiva già la pensione o, nel mese in cui ha prestato la domanda di pensione di inabilità o ancora nel corso del mese di perfezionamento dei requisiti.

Si differenzia dalla pensione indiretta che è invece quella che spetta ai superstiti del lavoratore che, al momento del decesso, non percepiva ancora la pensione, ma aveva maturato i requisiti.

Tra i soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità vi è certamente il coniuge, anche quello con convivente e non a carico.

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La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma lo sospende. Gli effetti civili del matrimonio cessano solamente con il divorzio.

Con la separazione vengono meno solamente alcuni vincoli, come l’obbligo di fedeltà, assistenza e coabitazione; ma rimane l’obbligo di contribuzione e gli obblighi accessori.

Pertanto se marito e moglie si separano e uno dei due muore, l’atro ha diritto a percepire la pensione di reversibilità.

Nel caso in cui i coniugi si separano per colpa di uno, ad esempio perché il marito ha tradito la moglie, questo ha diritto a percepire la pensione di reversibilità?

Fino alla sentenza emessa qualche giorno fa, si sosteneva che non ne aveva diritto a meno che si trovasse in condizioni di effettivo bisogno.

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 2606/2018 hanno sconfessato tale interpretazione ed hanno sostenuto che l’assegno di reversibilità spetta sempre al coniuge separato, sia che questi abbia subito l’addebito sia che non. E ciò in quanto la funzione di tale assegno è quella di prevenire una situazione di difficoltà economica.

Pertanto, il coniuge ha il diritto alla pensione di reversibilità anche nel caso in cui, al momento in cui l’ex marito/moglie è morto, era separato con addebito e non percepiva l’assegno di mantenimento.

Secondo i giudici, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale non è più possibile trattare in maniera differente il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione e, quindi non è più giustificabile negare al coniuge cui è stata addebitata la separazione o al coniuge separato per colpa una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto sarebbe tenuto a fornirgli.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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