ALCUNI ASPETTI DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità non dipendono dall’imputato

Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 1775 del 16 gennaio 2018

L’imputato ammesso a svolgere lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all’individuazione dell’istituzione e delle modalità di esecuzione della misura.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in esame che ha visto negare al ricorrente la dichiarazione di estinzione del rato di guida in stato di ebrezza in quanto il lavoro di pubblica utilità disposto dall’art. 186, comma 9 bis D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 era stato svolto in un luogo differente da quello originariamente previsto in sentenza e tale circostanza non avrebbe dato al giudice la possibilità di esprimere utili valutazioni in merito all’adeguatezza rispetto ai fini rieducativi.

La Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già precedentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di guida sotto l’effetto dell’alcool o di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.

V. anche

I giudici hanno precisato che l’imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all’individuazione dell’istituzione e delle modalità di esecuzione della misura, essendo questa rimessa al giudice con l’ausilio delle strutture convenzionate.

Nel caso in esame la variazione del luogo di esecuzione dell’attività era intervenuta a seguito di regolare comunicazione da parte dell’Ente competente senza che l’Autorità giudiziaria manifestasse il proprio dissenso rispetto ad essa.

Secondo la Corte, una volta eseguito il lavoro di pubblica utilità come programmato dall’Ente e tacitamente assentito dall’Autorità giudiziaria, senza che al ricorrente fossero addebitati mutamenti discrezionali, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità non avrebbe potuto essere ritenuta senza titolo ed effetti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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