IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E REVOCABILITA’

La Corte di Cassazione penale, sez. I, con la sentenza n. 46555 del 10 ottobre 2017 ha stabilito che il lavoro di pubblica utilità non è revocabile nel caso in cui manchino enti convenzionati

Nel caso in cui si venga condannati per il reato di giuda in stato di ebrezza, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, sa svolgersi presso enti pubblici territoriali e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni con i tribunali.

L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato e il dimezzamento della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del mezzo sequestrato.

Se invece l’esito è negativo, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva, ripristinando quella sostitutiva, la sospensione della patente e la confisca.

Si può disporre la revoca nel caso in cui l’interessato non abbia reperito un ente convenzionato presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità?

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto a disposto che:

“Deve ribadirsi, in linea generale, che la revoca della sentenza sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto in ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro: sicché va ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell’ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato”.

Ed inoltre:

“Diviene conseguente ritenere che, allorquando sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è poi onere dell’autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l’avviso del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all’ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale”.

I giudici della Corte, nel caso in esame:

“Il Tribunale, motivando la revoca della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con il fatto che presso l’ente individuato, si era verificata l’impossibilità di procedere all’esecuzione della sanzione sostitutiva con riferimento all’ente indicato dal condannato, non convenzionato, e che nemmeno era stato svolto il lavoro di pubblica utilità nell’ambito del circondario in cui il condannato si era trasferito, ha posto tale situazione a carico del condannato senza svolgere alcuna specifica valutazione circa la sussistenza o meno dell’imputabilità della mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità nella situazione in concreto esaminata”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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