QUERELA DI FALSO E FIDEIUSSIONE BANCARIA SOTTOSCRITTA IN BIANCO

Per l’abuso di biancosegno non è necessaria la querela di falso

Corte di Cassazione Civile, sez. III, ordinanza n. 899 del 17 gennaio 2018

Non deve essere proposta querela di falso, ex art. 221 c.p.c. nel caso di una fideiussione bancaria che si ritenga essere stata sottoscritta in bianco, senza indicazione della somma.

Ciò è quanto disposto dalla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2018 n. 899

Il caso di specie:

Un istituto bancario aveva agito con decreto ingiuntivo contro un debitore, sulla base di una fideiussione da questo sottoscritta a garanzia di debiti di una società. Il debitore si era opposto al decreto in esame, sostenendo che la fideiussione prestata, sebbene sottoscritta, fosse stata data in bianco, senza l’indicazione della data o della somma, con l’accordo che l’istituto di credito l’avrebbe usata solamente per mostrare ai vertici della banca che la società fosse garantita.

Il debitore pertanto aveva proposto querela di falso sulla fideiussione.

Il debitore ricorre per Cassazione sostenendo che la fideiussione non doveva essere ritenuta valida in quanto priva dell’indicazione del massima garantito. Si sarebbe trattato di una fideiussione non contestuale alla sottoscrizione, che al momento della sottoscrizione il contratto era in bianco e quindi doveva essere dichiarato nullo.

Qualche tempo fa, la Corte di Cassazione aveva affermato che la querela di falso era necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamentava l’abusivo riempimento senza che l’autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con un preventivo patto, non essendo necessaria la querela di falso se il riempimento fosse avvenuto in modo difforme da quello consentitogli dall’accordo precedentemente intervenuto.

Sussiste non un falso materiale ma un abuso di biancosegno nei casi in cui esiste un qualsivoglia accordio sugli interventi da eseguire sul testo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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