False fatture

La Corte di Cassazione penale, sez III, con la sentenza n. 5434 del 6 febbraio 2017 ha stabilito che si configura il doppio reato nel caso in cui chi emette e usa fatture false è la stessa persona

L’articolo 9 del d.lgs. n. 74/2000, in tema di reati tributari dispone una deroga alla regola fissata dall’articolo 110 del codice penale, sul concorso di persone nel reato. Si deve escludere il concorso di persone tra chi ha emesso la fattura per un’operazione inesistente e chi l’ha utilizzata, e ciò in quanto si vuole evitare che la stessa condotta sia punita due volte.

La deroga è valida anche nel caso in cui chi emette la falsa fattura e chi la usa sono la medesima persona?

A tale quesito risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale con la sentenza n. 5434 del 6 febbraio 2017.

La pronuncia della Corte origina da un ricorso proposto da un soggetto contro una pronuncia della Corte d’Appello di Milano che riformava parzialmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, condannando il soggetto per il reato di cui all’articolo 2, d.lgs. 74/2000.

Il difensore del soggetto imputato lamentava l’erronea applicazione dell’articolo 9, d.lgs. 74/2000 e la violazione del ne bis in idem, dato che all’imputato era già stata applicata la pena su richiesta con sentenza del Tribunale di Perugia ex articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di emissione di fatture false, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 74/2000, in relazione alla medesima fattura usata per la dichiarazione oggetto di contestazione del procedimento in corso.

La Corte di Cassazione, in conformità a quanto previsto dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 19247 del 8 marzo 2012 ha osservato che l’articolo 9 d.lgs. 74/2000:

“Deroga alla regola generale fissata dall’articolo 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato ed esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente”. La Corte osserva come tale regime derogatorio non sia applicabile quando: “La medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione”.

I giudici della Corte proseguono con un loro orientamento consolidato:

“In tema di reato tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 art. 9 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica”.

In dottrina invece vi sono voci critiche nei confronti di questa prassi giurisprudenziale, in quanto si vuole prestare maggiore attenzione alla ratio sottesa alla disposizione derogatoria e circa l’effettiva applicazione del ne bis in idem:

“La ratio dell’art. 9 ne rende evidente l’applicabilità anche nel caso in cui emittente ed utilizzatore siano la medesima persona fisica; anche in tal caso, infatti, si è di fronte ad un unico episodio offensivo, con riferimento al quale costituirebbe un’indebita duplicazione di situazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace