ETÀ AVANZATA – È SUFFICIENTE AD ESCLUDERE IL CARCERE?


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L’età avanzata non è da sola idonea ad escludere il carcere per il condannato

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 8585 del 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta per chiarire che l’età avanzata del condannato non è da sè idonea ad escludere il carcere se questo non è inabile.

Nel caso di specie il Tribunale aveva rigettato la richiesta del ricorrente, detenuto in carcere per il reato continuato di compimento di atti sessuali con un minore di quattordici anni, anche dietro pagamento di un corrispettivo, diretta alla concessione della detenzione domiciliare.

Dalle risultanze emerse nel procedimento si era appreso che la condotta dell’uomo si era reiterata più volte e, ai danni di un minore a cui mancava la figura paterna e quindi commessa con approfittamento di tale situazione di particolare debolezza.

Il condannto, non essendo affetto da gravi patologie non è stato ammesso alla misura di cui all’art. 47 ter, primo comma lett. d) ord. pen.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano fatto corretta applicazione della disposizione che, in tema di detenzione domiciliare c.d. speciale, prevede la concessione della misura, a patto che la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, in favore di persona avente un’età superiore ai sessanta anni, se inabile anche perzialmente.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno respinto il ricorso presentato dal detenuto e si sono conformati alla decisione del Tribunale.
Il richiedente infatti non era inabile, nemmeno parzialmente, alla luce delle sue patologie.

“La condizione di ultrasessantenne del richiedente la detenzione domicilaire speciale, ai sensi dell’art. 47 ter, lett. d) ord. pen., è posta come condizione di concedibilità ove questa sia parzialmente inabile, ma la norma non autorizza a soluzioni interpretative come quella proposta in ricorso, secondo cui ove l’età anagrafica sia ancora più avanzata si assista ad una intensificazione del significato assegnato al requisito, quasi che esso possa autonomizzarsi dall’altro concorrente della inabilità anche parziale, e sostenere da solo un giudizio di meritevolezza della misura extramuraria”.

Infatti, una persona anche se molto in là con gli anni può comunque essere abile, pertanto tale motivo di ricorso non merita accoglimento.

Da utlimo è infondata anche la questione di costituzionalità dell’articolo 47 ter, comma 1 lett. d) ord. pen., per asserita violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, perchè la legge prescrive il divieto di detenzione inframuraria dell’ultrasessantenne sempre che vi sia una concorrente condizione di inabilità anche perziale, “che determini una situazione di incompatibilità” con la misura carceraria.

Nel caso di specie non ricorrono i requisiti sufficienti affinchè il ricorrente sconti la sua pena in detenzione domiciliare.

Avv. Tania Busetto

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