SUL SEQUESTRO DELLA PRIMA CASA


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Sequestro prima casa: quando è possibile?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 8995 del 2020

Nel caso di specie il Tribunale aveva confermato l’ordinanza del Gip, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta delle giacenze attive sui conti correnti della società della quale l’indagato era legale rappresentante, nonchè alla confisca per equivalente sui beni dello stesso fino al raggiungimento dell’importo dovuto, quale profitto per il reato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Il ricorrente, nell’adire la Corte di Cassazione si lamenta di come i giudici di merito non abbiano fornito alcuna motivazione circa la questione riguardante la non confisca dell’immobile adibito a “prima casa“.

Il sequestro era stato eseguito per equivaente anche sui beni del ricorrente, tra cui anche l’abitazione principale, ma tale immobile non sarebbe dovuto essere sottoposto alla misura della confisca, in base a quanto disposto nell’articolo 52 del D.L. n.69 del 2013.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato infondato il ricorso, precisando come la disposizione invocata dal ricorrente non possa trovare applicazione nel caso di specie.

L’articolo 52 del D.L. n. 69 del 2013 ha modificato l’articolo 76, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 602 del 1973 nei seguenti termini:

“ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., l’agente: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.

Sulla base di quanto appena esposto emerge che il limite posto dal legisaltore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa“, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore“.
Tale concetto è diverso da quello di “prima casa” in quanto ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non soltanto con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.
Pertanto, il debitore che invoca l’applicazione della norma in esame, non può semplicemente limitarsi a prospettare che l’immobile pignorati sia la sua “prima casa“, in quanto tale assunto non esclude che sia proprietario di altri beni immobili.

Tuttavia, la norma richiamata non detta un principio generale di impignorabilità, perchè si riferisce solamente alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosseda altre categorie di creditori per debiti di altra natura.

Da ultimo si deve ribadire come: il limite alla pignorabilità fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni dalla L. n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa“, ma

“l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè al sequestro preventivo ad essa preordinato”.

Avv. Tania Busetto

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