DOCUMENTO FILE PRIVO DELL’ESENSIONE “P7M”: INVALIDITA’ DELLA NOTIFICA DELL’ATTO VIA PEC

Nullità dell’intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC in difetto della prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale

Commissione tributaria provinciale Lombardia Varese Sez. I Sent., 25-09-2017

L’atto impositivo notificato dall’Agenzia delle Entrate tramite PEC ex art. 149 bis c.p.c., ai fini della sua validità, deve necessariamente essere sottoscritto con firma digitale.
L’ orientamento maggioritario (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017 e Milano 1638/17) ritiene che gli aspetti che debbono essere presi in considerazione per la validità della notifica riguardano, infatti, essenzialmente le modalità con cui l’Ufficio notifica l’atto impugnato ed in particolare :
-il tipo di documento che viene notificato;
-l’effettiva conoscenza che il contribuente possa avere dell’atto medesimo;
-la certificazione di conformità e la sottoscrizione digitale dell’atto e/o degli allegati notificati.

V. anche

La CTP osserva

“che la disciplina tributaria, tramite il rinvio previsto all’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 agli articoli 137 e seguenti, sembrerebbe consentire la notifica anche ai sensi dell’articoli 149 bis del codice di procedura civile l’articolo 60 citato, infatti, non esclude l’applicazione di tale norma ed il citato a articolo 149 bis comma 1 del codice di procedura civile consente la possibilità di notificare a mezzo P.E.C. non solo il documento informatico, ma anche la cosiddetta “copia informatica del documento cartaceo.”

Ciò nonstante per la validità della notifica via PEC di un atto impositivo è necessaria la sottoscrizione del medesimo tramite firma informatica.

L’ articolo 149 bis del codice di procedura civile, infatti, al comma 2 prevede che

“l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale”.

Da tale disposizione, pertanto, deve necessariamente desumersi che l’unico tipo di firma utilizzabile per la valida sottoscrizione del documento sia quella digitale.

quindi l‘eventuale atto impositivo notificato dall’Agenzia delle Entrate tramite P.E.C. ex articolo 149 bis del codice di procedura civile, ai fini della sua validità, dovrà necessariamente essere sottoscritto con firma digitale.

V. anche

La Commissione Tributaria di Savona nelle pronunce  n. 100/2017 e n. 101/2017 affrontando il tema della validità degli atti impositivi notificati via PEC da Equitalia, statuisce:

“dall’esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord Spa, scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate”

La Commissione Tributaria di Milano, con sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017, ha affermato che:

“per quanto alla nullità della cartella perché notificata a mezzo pec, la Commissione ritiene di poter condividere detta eccezione ed osserva che la nullità della cartella di pagamento deriva dal fatto che il messaggio e-mail non contiene l’originale dell’atto inviato, ma solo una copia priva di attestazione di conformità e non offre, quindi, le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale”.

avv. Tania Busetto


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