SE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ NON CONTIENE IL NOME DEL FILE: IRREGOLARITA’ O NULLITA’?

La mancata indicazione del nome del file costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nella L. n. 53 del 1994, art. 11

Il contesto normativo

La L. n. 53 del 1994 (Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) all’art. 11 dispone che
“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”

V. anche

La precisazione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini affermano

” […] la nullità della notificazione del controricorso in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 11, per la violazione dell’art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.14, là dove tale disposizione prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica contenga, tra l’altro, il nome del relativo file; la mancata indicazione del nome del file costituisce, infatti, una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nella L. n. 53 del 1994, art. 11″

Avv. Tania Busetto


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