AVVISI DI ADDEBITO INPS: ANCORA SULL’ESTENSIONE “P7M” DEL FILE NOTIFICATO

La validità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito INPS

I requisiti di validità e probatori della notifica via pec di tali atti  seguono le regole poste in via generale per l’utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell’atto all’indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente  all’avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l’atto, ai sensi dell’art. 1335 c.c.,si presume conosciuto dal destinatario: questo è quanto statuito dal Tribunale Roma Sez. lavoro, con la Sentenza del 19/03/2018

Le notifiche degli avvisi di addebito via pec fatte dall’Inps non sono mai state regolate dalla L. n. 53 del 1994, ma erano “ratione temporis” regolate dall’art.30, co.4, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010, che prevedeva che “L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge“.

Ritiene il Tribunale di Roma che:

doveva trovare  applicazione l’art.26, co.2, del D.P.R. n. 602 del 1973  introdotto dall’art.38, co.4, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 nel testo modificato dall’art.14, co.1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, che prevedeva che

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge…..Non si applica l’art. 149 bis c.p.c.”,

posto che l’art.26 s’applica alla riscossione dei contributi, se non diversamente disposto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999, che il testo introdotto nel 2015 non faceva più espresso riferimento alla materia tributaria, e che ai sensi dell’art.30, co.14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all’avviso di addebito.

-mentre, non si debba applicare, “ratione temporis“, l’ulteriore novella introdotta dall’art. 7 quater del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 226 del 2016, che ha effetto dal 1/7/2017.

V. anche

Pertanto il giudicante ritiene che

“Il rinvio operato dall’art.14 al D.P.R. n. 68 del 2005 e l’espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 149 bis c.p.c. rendono […] evidente che trattasi di modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall’ordinamento, che non richiede né l’intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica.”

I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli avvisi di addebito INPS seguono i seguenti princìpi:

– il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (art.45, co.2);

-la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio o di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005 (art. 48, co.1);

– la trasmissione effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art.48, co.2);

– la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005 (art.48, co.3).

Alla luce di tali criteri, come confermato anche da costante giurisprudenza:

“a) Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l’indicazione dell’atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge; e poichè, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario, ed il mittente ne perde il possesso, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall’originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla”

Il Giudicante conclude osservando che

“a) le obiezioni sollevate in conclusionale riguardanti il fatto che il file dovrebbe essere firmato .p7m cioè avere una firma digitale appaiono generiche ed infondate.

Generiche perché non è dato comprendere se l’attore si riferisca all’atto o alla copia di esso notificata. Nel primo caso il rilievo presuppone arbitrariamente che l’originale sia un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge.

Infondate nel secondo caso posto che l’obiezione postula che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta, il che, del pari, non appare previsto”

Avv. Tania Busetto


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