DIVIETO DELL’USO DEL CELLULARE ANCHE AL PERSONALE DOCENTE


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L’uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche è vietato anche ai docenti

Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 462/2019

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 aprile 2019, ha stabilito che l’utilizzo del cellulare è vietato durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche anche per il personale docente.

Nel caso di specie l’insegnante aveva risposto al telefono portatile nel corso della lezione, così divenendo soggetta ad un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, irrogato dal Dirigente dell’Istituto Scolastico dove è avvenuto il fatto.

La professoressa, quindi, in disaccordo con tale sanzione ha deciso di adire il Tribunale per l’annullamento del provvedimento suddetto. Il giudice ha però respinto il ricorso: ritenendo pacifica la sussistenza della telefonata (in quanto riconosciuta sia dalla stessa ricorrente, sia dalla dichiarazione sottoscritta dall’intera classe); e considerando irrilevanti le dedotte difese della ricorrente relative alla provenienza della chiamata dal fratello per aggiornarla sulle condizioni di salute dell’anziana madre.

La sentenza è stata appellata con i seguenti motivi di gravame:

“mancata valutazione dello stato di necessità; errata applicazione delle norme in materia di onere della prova e inesistenza dei fatti contestati; genericità della contestazione”.

La Corte adita ha deciso in senso concorde al giudizio di primo grado ricordando che, nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione costituisce l’indefettibile atto con cui si instaura il contraddittorio tra il datore di lavoro e l’incolpato; e che detta contestazione deve essere puntuale e specifica in modo da consentire al lavoratore incolpato un’immediata ed efficace difesa, fissando la portata ed i limiti del suo comportamento indicato come illecito senza che sia più possibile un successivo mutamento del fatto addebitato (cfr. Cass. 3 marzo 2010 n. 5115).

Nella fattispecie in esame i fatti storici sono individuati dalla lettera di contestazione, la quale, secondo il giudice, è sufficientemente specifica ed idonea a consentire la difesa dell’incolpata. In particolare con la citata lettera il Dirigente scolastico ha contestato alla professoressa che:

“il giorno 27 novembre 2014, presumibilmente tra le ore 8.00 e le ore 9.00 circa la S.V. ha risposto al proprio cellulare nella classe 3Sb, durante una interrogazione, dialogando con il suo interlocutore, utilizzando anche un linguaggio non consono alla sua funzione docente […]”

e ha irrogato alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno, con privazione della retribuzione.

Per quanto riguarda la telefonata, confermata anche dalla docente, la Corte ha richiamato le Direttive del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sull’uso del telefono cellulare, sia da parte degli studenti che da parte del personale docente:

1.Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 362 del 25 agosto 1998, in cui il Ministero ha rilevato come sia

“[…] stato segnalato a questa amministrazione che l’abitudine all’uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola. La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l’utilizzo del cosiddetto “telefonino” da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. È chiaro che tali comportamenti – laddove si verifichino – non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti. Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Capi delle istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare affinché ne informino il dipendente personale scolastico”.

2.Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, dove si chiarisce che

“il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n.362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discendenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti […]”.

3. l’art.26 del CCNL di settore secondo cui:

“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti”.

L’uso del cellulare da parte dell’appellante quindi, afferma la Corte d’Appello, non solo risulta accertato come fatto storico, ma si configura anche come palese violazione delle norme interne delle Istituzioni Scolastiche e rappresenta condotta non consona alla funzione educativa del personale docente come delineata dalla Contrattazione Collettiva di settore. Pertanto la sanzione disciplinare irrogata va confermata, ai sensi dell’art. 492 d.lgs. n. 297/1994 secondo cui

“[…] la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”

viene inflitta

“[…] a) per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze di servizio”.

Dott.ssa Sarah Longo

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