SUL CONCETTO DI FLAGRANZA DI REATO


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Alcuni chiarimenti della Corte di Cassazione sul concetto di flagranza e quasi flagranza di reato

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 37303 del 2019

Il Tribunale aveva convalidato l’arresto di un uomo, effettuato dal personale della Polizia di Stato, dopo la consumazione di una rapina ai danni di una giovane donna. L’uomo aveva proposto direttamente ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge con riferimento all’art. 606 lett.b) in relazione all’art. 382 c.p.p., contestando che nello specifico si versasse in una situazione di flagranza, dato che l’arresto non era avvenuto né perché colto sul fatto di commettere la rapina, né al termine di un inseguimento, né tanto meno per averlo colto in possesso di cose o tracce del reato commesso immediatamente prima.

Nello specifico, l’arresto era avvenuto dopo che la polizia giudiziaria aveva sentito la persona offesa, e quindi si era posta alla ricerca del responsabile, in virtù della descrizione del vestiario operata dalla vittima.

Per tale motivo, ad avviso della difesa non sussistevano i presupposti per la convalida dell’arresto.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno rigettato il ricorso specificando che il fatto esclude che, ai sensi dell’art. 382 c.p.p., il ricorrente sia stato “colto nell’atto di commettere il reato” ma, impone di verificare se rientri nel concetto di “flagranza di reato” l’essere stato “subito dopo il reato inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone”, ovvero l’essere stato “sorpreso con cose o tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 39131 del 2015 hanno ritenuto

“illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.

In coerenza con le Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19948 del 2017 ha affermato che

“in tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito, previsto dall’art. 382, comma primo, c.p.p., della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non causale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima, locuzione dal significato analogo a quella utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa”.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite e dalle sezioni ordinarie è che è illegittimo l’arresto qualificato come “in flagranza”, se operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, dato che tale ipotesi non integra la condizione di “quasi flagranza”, che a sua volta presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

Per procedere all’arresti di un soggetto deve esservi

“la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso e il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore del reato”,

in quanto l’eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nell’altissima probabilità della colpevolezza dell’arrestato.

Pertanto l’elemento rilevante ai fini della flagranza è che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell’arrestato.

“La percezione diretta rinvia a una immediatezza di intervento rispetto al fatto-reato, e quindi a seguito delle primissime indagini, in assenza della sorpresa del responsabile da parte della polizia giudiziaria nell’atto di commettere l’illecito”.

Le “cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, nel caso di specie sono costitute non dall’identificazione da parte della vittima ma dal vestiario indossato dal rapinatore nel momento in cui la Polizia lo ha fermato.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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