DANNO NON PATRIMONIALE

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 21939 del 21 settembre 2017 ha confermato che il danno non patrimoniale deve essere liquidato sulla scorta di una personalizzazione

Il danno non patrimoniale deve liquidarsi sulla scorta di una personalizzazione fondata sull’esperienza di vita della vittima.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione oramai consolidata, stabilendo una serie di limiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, che non deve basarsi su un istori forfettizzato sulla base delle tabelle ma in base a circostanze concrete.

I giudici si sono espressi in seguito ad un ricorso per Cassazione dell’assicurazione che era stata condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali ad un uomo vittima di un sinistro stradale dal quale riportava una grave invalidità.

V. anche

Le doglianze dell’assicurazione, verso le sentenze di primo e secondo grado, erano rivolte al metodo di liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione, con riferimento alla quantificazione del danno, tanto quanto al pregiudizio riflesso dal coniuge.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972/2008, ha iniziato a parlare di personalizzazione del danno, in caso di liquidazione del danno per lesione del diritto alla salute, la quale deve tenere conto della maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.

Con la successiva pronuncia n. 12408/2011, la Corte ha sostenuto l’incongruità delle motivazioni fondate esclusivamente sulle liquidazioni tabellari del danno biologico, dato che queste tabelle non considerano tutte le componenti del danno biologico.

Con la sentenza n. 5243/2014, i giudici ribadiscono che il risarcimento alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame hanno disposto che:

“Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. Personalizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze del fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame”.

Le tabelle previste contengono già la quantificazione delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla forfettizzazione del danno non patrimoniale.

Non è sufficiente allegare all’apprezzamento del giudice circostanze solo asseritamente personalizzate e genericamente individuate, in quanto si deve procedere ad una articolazione analitica di dette voci attraverso l’inerenza di esse alla persona ed alla sua esperienza di vita. In caso contrario ci troveremmo davanti ad una duplicazione risarcitoria.

Il giudice deve provvedere alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione del danno escludendo ogni meccanismo di liquidazione. Inoltre la Corte di sofferma sul danno da liquidarsi ai parenti prossimi, ed in particolare al danno subito dal coniuge che deve essere valutato complessivamente ed equitativamente, tenendo conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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