DANNI CAGIONATI DA ANIMALE E RESPONSABILITÀ

Il proprietario dell’animale o chi lo custodisce è il solo responsabile dei danni da questo cagionati

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 19506 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che solamente il proprietario del cane, o chi ne ha la custodia, è responsabile per i danni da questo cagionati.

Il caso di specie origina in seguito ad una brutta caduta da una rampa di scale ai danni di un minore in seguito all’aggressione da parte di un cane.

Nello specifico il minore stava uscendo dal convento dopo la fine della messa quando era stato assalito da un cane che, uscito dalla porta del convento gli aveva abbaiato e ringhiato contro, costringendolo alla fuga lungo una scalinata che conduceva dal convento ad una strada sottostante. Sfortunatamente il bambino era caduto, riportando una seria frattura ad una gamba che aveva reso necessaria l’esecuzione di due interventi chirurgici.

I genitori del minore avevano convenuto in giudizio, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti, sia il sacerdote che aveva la responsabilità del convento che una sua collaboratrice nonché proprietaria dell’animale.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del sacerdote ed aveva condannato la proprietaria del cane a risarcire il 50% delle spese totali, ritenendo che per il restante 50% la responsabilità del danno doveva essere eziologicamente ricondotta ad una imprudenza del bambino o ad altro elemento esterno, quale la conformazione delle scale.

La Corte d’Appello aveva confermato sull’an la responsabilità della proprietaria dell’animale escludendo che il sacerdote, in quanto responsabile del convento, potesse essere in qualche modo collegato alla custodia dell’animale, mentre sul quantum aveva ritenuto di imputare alla padrona del cane l’intero obbligo risarcitorio, escludendo di poter attribuire valenza di concausa alla disattenzione del bambino o ad altri fattori integranti il fortuito.

La sentenza aveva deciso il giudizio fondando la propria ratio decidendi sulla responsabilità ex art. 2052 c.c., incombente a titolo oggettivo sul proprietario o su chi abbia comunque un obbligo di custodia sull’animale.

I giudici hanno precisato che il fatto che il sacerdote avesse tollerato la presenza del cane nell’abitazione della collaboratrice, sita nel convento, non dimostrava alcunché in ordine ad un presunto “uso” dell’animale da parte dello stesso, ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Per quanto concerne la graduazione della responsabilità il giudice ha ritenuto che il criterio di imputazione della medesima ai sensi dell’art. 2052 c.c. non debba essere fondato sulla volpa ma solamente sul rapporto di fatto con l’animale, con la conseguenza che, per i danni cagionati dall’animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e in toto a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.

Nel ricorrere in Cassazione si lamenta una violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. in merito all’art. 360 c.p.c. n. 3, per aver il giudice di merito escluso il sacerdote dalla responsabilità sull’animale, pur avendo lo stesso il potere di decidere sulla permanenza dell’animale presso il convento, ed avendo dunque il medesimo un qualche rapporto di custodia con il cane o con i luoghi dal medesimo frequentati.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso, ritenendo non provato in alcun modo un qualsiasi uso da parte del sacerdote dell’animale, specificando inoltre che l’art. 2052 c.c., configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito.

Tuttavia è vero anche che

“in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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