DANNEGGIAMENTO AUTO IN PARCHEGGIO CONDOMINIALE

DANNEGGIAMENTO AUTO IN PARCHEGGIO CONDOMINIALE: SUSSISTE L’AGGRAVANTE DELL’ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE

 

Per la recente pronuncia della II Sezione penale della Corte di Cassazione del 30/05/2023, n.30243:

l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede consegue alla impossibilità per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa di esercitare una vigilanza continua sul bene. Non rilevano, pertanto, né l’accidentale presenza del suddetto titolare al momento della commissione del fatto, ogni qualvolta l’agente abbia fatto affidamento sulla sua ordinaria impossibilità di sorvegliare in modo costante la cosa propria, né l’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa”

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame veniva confermata la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nella condotta dell’uomo che aveva danneggiato alcune auto presenti in un parcheggio condominiale sul presupposto che l’area fosse facilmente accessibile e che, sebbene vi fosse un congegno di monitoraggio, questo non era sufficiente per una difesa assoluta contro la sottrazione o il danneggiamento.

Dunque veniva confermata la condanna dell’uomo che non è riuscito a far ridimensionare l’ammontare della pena.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un uomo veniva sorpreso a danneggiare alcune auto posteggiate in un parcheggio condominiale e quindi condannato in primo grado con pena poi diminuita in secondo grado.

L’uomo quindi ricorreva in Cassazione lamentando l’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede atteso che le vetture in realtà si trovavano in un parcheggio privato.

I Giudici della Cassazione però sfiduciavano la tesi della difesa argomentando che

l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede consegue alla impossibilità per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa di esercitare una vigilanza continua sul bene” quindi non possono rilevare “né l’accidentale presenza del titolare al momento della commissione del fatto, né l’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa”, giacché “solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire l’aggressione del bene consente di escludere l’aggravante”.

Invece, nel caso sottoposto all’attenzione del Supremo Consesso, l’area del parcheggio condominiale era facilmente accessibile dall’esterno , circostanza per altro confermata dallo stesso fatto che l’imputato era entrato per ben due volte nel corse della serata in cui accadevano i fatti e

il congegno di monitoraggio non costituiva una difesa assoluta contro la sottrazione o il danneggiamento” dei veicoli.

Da ultimo, per gli ermellini il fatto che

le persone offese hanno potuto assistere dalla finestra o dalla terrazza delle proprie abitazioni alle condotte di danneggiamento subite dalle proprie vetture” non consente di sostenere che “i veicoli erano sotto la diretta e fattiva sorveglianza delle proprietarie”, costrette a fare da “mere spettatrici, dall’alto, al taglio degli pneumatici e alla rottura di specchietti e tergicristalli”.

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Cass. pen., sez. II, ud. 30 maggio 2023 (dep. 12 luglio 2023), n. 30243

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