LE PROVE SULLA REGOLARITA’ DELL’AUTOVELOX
TUTTE LE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA’ DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONALITA’ E DI TARATURA.
MA COME PROVARE L’AFFIDABILITA’ DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONI?
Tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, ma come provare l’affidabilita’ dello strumento di misurazione in caso di contestazioni?
A questo quesito ci corre in soccorso la Cassazione con ordinanza del 6 febbraio 2024, n. 3335 che ribadisce quanto segue:
“ […] a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del CdS (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”
Gli Ermellini proseguono affermando che
“ in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499).”
Ma come deve essere fornita questa prova?
Non con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018).
La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale rammenta la Corte
“… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato”
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).