Competenza: quali tipologie

Il primo passo nel processo logico  per affrontare una questione giuridica è porsi la domanda su quale Ufficio Giudiziario sia o meno competente rispetto ad una specifica controversia.

Com’è noto, la competenza è quella frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato Giudice con riferimento ad una specifica causa.

La giurisdizione e la competenza vanno determinate con riferimento alla legge vigente. Inoltre, devono avere riguardo lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

Il codice civile individua tre criteri di competenza, ovvero quello per valore, per materia e per territorio. Residua un criterio aggiuntivo che è definito di competenza funzionale. Si tratta di un concetto elaborato dalla dottrina con riferimento alle funzioni esercitate da ciascun organo giudiziario.

Il tema viene affrontato dal codice di procedura civile nel suo primo libro alla seconda ed alla terza sezione.

La seconda sezione – competenza mista

La seconda sezione analizza i casi di ripartizione delle competenze tra i Tribunali sulla base di un criterio misto valore/materia:

  • 7 c.p.c. – cause di competenza per valore al Giudice di Pace;
  • 9 c.p.c. – cause di competenza del Tribunale;
  • 10 c.p.c. – metodo di calcolo generale per determinare il valore di una controversia;
  • 11 c.p.c. – metodo di calcolo del valore di una controversia per cause relative a quote di obbligazioni possedute da più parti;
  • 12 c.p.c. – calcolo per controversie che vertono in tema di rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni;
  • 13 c.p.c. – calcolo per cause relative a prestazioni alimentari e a rendite;
  • 14 c.p.c. – calcolo del valore di controversie in tema di somme di denaro ed altri beni mobili;
  • 15 c.p.c. – specularmente all’articolo precedente, il presente riguarda cause relative e beni immobili;
  • 17 c.p.c. – l’ultimo comma della sezione in analisi concerne l’individuazione del Tribunale competente nel procedimenti di esecuzione forzata.

La terza sezione – competenza terrotoriale

La terza sezione affronta, invece, l’analisi della competenza di un determinato Ufficio Giudiziario secondo un altro criterio, ovvero quello della territorialità:

  • art. 18 c.p.c. – foro generale delle persone fisiche, secondo quanto definito dal codice civile su residenza, domicilio e dimora;
  • art. 19 c.p.c. – disciplina il caso della determinazione della competenza territoriale qualora una delle parti sia una persona giuridica o un’associazione non riconosciuta. Anche criterio questo è di carattere generale;
  • art. 20 c.p.c.- prevede un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione;
  • art. 21 c.p.c. – questo articolo disciplina il foro territorialmente competente nelle cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.