Cosa posso brevettare

Il codice civile, all’art. 2587 disciplina il cosiddetto diritto di esclusiva collegato alla titolarità di un brevetto.

Con il presente articolo analizzeremo alcuni rilievi giurisprudenziali di legittimità sui limiti da osservare per brevettare una scoperta.

Il legislatore ha riconosciuto allo scopritore il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle leggi.

Il brevetto è un atto amministrativo che conferisce il diritto di godere per una durata di vent’anni dei risultati ottenuti sotto il profilo tecnico produttivo grazie ad invenzioni idonee ad avere una applicazione industriale.

Il codice stabilisce, al secondo comma dell’articolo 2587 del codice civile, che

“[…] il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce […]”.

Il diritto incontra, così, due limiti:

  1. il limite del pre-uso dell’invenzione che potrà essere invocato da chi utilizza l’invenzione tecnica da brevettare almeno da dodici mesi prima della registrazione del brevetto da parte del suo titolare;
  2. il principio dell’esaurimento che prevede la perdita dei diritti di esclusiva e di porre dei limiti all’uso dell’invenzione brevettata dal momento in cui la stessa venga messa in commercio.

In conclusione pare opportuno ricordare l’esistenza di numerose convenzioni transnazionali. Le stesse sono volte a fornire una disciplina conforme tra i paesi relativamente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Si pensi, ad esempio, al trattato istitutivo della Organizzazione Europea dei Brevetti, con sede a Monaco di Baviera. Il compito di questa Organizzazione sovranazionale è, appunto, quello di di rilasciare brevetti europei. Nonostante quello che il nome sembra suggerire, questi non sono brevetti della Comunità economica europea né brevetti validi in tutta Europa. La Convenzione europea dei brevetti, sulla quale si basa l’Organizzazione europea dei brevetti, offre una singola procedura che termina, tuttavia, non nel rilascio di un singolo brevetto, bensì in un “pacchetto” di brevetti nazionali.